Le ferie in busta paga sono, probabilmente, l’informazione che interessa di più ai dipendenti subito dopo lo stipendio. Entrambe sono contenute nell’apposito cedolino di fine mese, ma non sempre sono di immediata comprensione.
Sapere come si calcolano è utile non solo per verificare la correttezza della busta paga, ma anche per pianificare con tranquillità i propri periodi di riposo, evitare brutte sorprese e far valere i propri diritti.
Perché è vero che ogni mese si maturano giorni di ferie, ma in che misura? Entro quando vanno consumati? Come richiederli? E quali regole si applicano in caso di contratto part-time o cassa integrazione?
In questo articolo trovi un piccolo vademecum per leggere correttamente il cedolino, capire come si calcolano le ferie in busta paga, quanti giorni di riposo ti spettano e come gestirli al meglio.
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quante ferie si maturano in un anno.
È la legge a stabilire il numero minimo di giorni di ferie che il lavoratore matura ogni anno. In particolare, il Decreto Legislativo n. 66/2003 fissa a quattro settimane il periodo minimo di ferie annuali spettanti a ogni dipendente.
La contrattazione collettiva, integrando quanto previsto dalla normativa generale, può stabilire condizioni più vantaggiose per i lavoratori, cioè prevedere un numero maggiore di giorni di ferie.
Nella pratica, chi lavora con un contratto a tempo pieno, nella maggior parte dei casi, matura 26 giorni di ferie all’anno, in base ai giorni effettivamente lavorati e a eventuali accordi siglati tra azienda e sindacati.
Per esempio, il CCNL Commercio prevede 26 giorni di ferie annuali, considerando una settimana lavorativa di sei giorni (dal lunedì al sabato). Il CCNL Chimico Farmaceutico prevede quattro settimane di ferie all’anno, che arrivano a cinque per i lavoratori con un’anzianità di servizio superiore a 10 anni.
È quindi chiaro che il numero di ferie che il dipendente matura ogni anno può variare in base alla contrattazione collettiva applicata, che è soggetta a rinnovo periodico. Influiscono sul calcolo anche il tipo di contratto, l’orario di lavoro e l’anzianità di servizio.
Per quanto riguarda la maturazione mensile delle ferie, il principio generale è che ogni lavoratore matura ogni mese un dodicesimo del totale annuo previsto dal CCNL o dalla legge. Il calcolo è semplice: basta dividere il numero di giorni di ferie annuali previsti per 12. Ad esempio, se il CCNL prevede 24 giorni di ferie all’anno, ogni mese si maturano 2 giorni di ferie (24 ÷ 12 = 2).
Le ferie iniziano a maturare fin dal primo giorno di lavoro. Per maturare il rateo mensile, però, è necessario aver prestato servizio per almeno 15 giorni nel mese. Se, ad esempio, l’assunzione avviene il 17 marzo, la maturazione delle ferie inizierà dal mese successivo, poiché i giorni lavorati a marzo saranno inferiori a 15.
dove si trovano nella busta paga.
Prima di entrare nel vivo della questione e spiegare nel dettaglio come si calcolano le ferie in busta paga, è bene capire dove si trovano le informazioni relative ai giorni di ferie maturati, goduti e residui all’interno del cedolino.
In genere, questi dati sono riportati nella parte bassa della busta paga, accanto alla sezione dedicata al totale delle competenze (ovvero la retribuzione). Si tratta di un piccolo contatore che si compone di quattro voci principali:
- ferie anno precedente (AP), ore/giorni di ferie maturati nel corso dell'anno precedente ma non ancora goduti al 31 dicembre dell’anno precedente;
- ferie maturate, ore/giorni di ferie maturati dal primo mese dell’anno fino al mese di
- riferimento della busta paga;
- ferie godute, ore/giorni di ferie goduti dal primo mese dell’anno fino al mese di riferimento della busta paga;
- ferie residue (o non godute), ore/giorni di ferie ancora a disposizione del lavoratore, calcolate/i sommando quelle/i dell’anno precedente e quelle/i maturate/i nell’anno in corso, al netto di quelle/i già fruite/i.
Subito sotto questo riquadro, si trova il contatore dei permessi. Anche in questo caso, sono presenti quattro voci: permessi residui dell’anno precedente, maturati, goduti e residui. A differenza delle ferie - che possono essere espresse sia in giorni che in ore - i permessi sono indicati solo in ore (scopri qual è la differenza tra ROL e permessi).
come si calcolano.
Per calcolare con precisione i giorni di ferie a cui si ha diritto è necessario fare riferimento ai contratti collettivi nazionali. In difetto di contrattazione collettiva, fa fede quanto riportato nel Decreto Legislativo n. 66/2003, che prevede un minimo di quattro settimane di ferie annuali.
Il solo riferimento normativo non basta. Per un calcolo corretto è necessario tenere conto di altri fattori, come il tipo di contratto, l’anzianità di servizio e i giorni effettivamente lavorati in un mese. Questi elementi influenzano direttamente la maturazione mensile delle ferie, che - come visto - corrisponde a un dodicesimo del totale annuo.
Un altro aspetto importante da considerare è che alcuni periodi di assenza, anche se il dipendente non è fisicamente presente in azienda, concorrono comunque alla maturazione delle ferie. È il caso, ad esempio, della maternità obbligatoria, dei congedi parentali, del congedo matrimoniale e delle assenze per infortunio o malattia.
Solo dopo aver tenuto conto di tutti questi elementi, è possibile verificare l’esattezza del calcolo delle ferie in busta paga, ovvero controllare che le informazioni riportate nel cedolino - relative alle ferie AP, maturate, godute e residue - siano corrette e aggiornate.
come richiedere le ferie maturate.
Le ferie sono un diritto del lavoratore, ma la loro fruizione deve sempre essere concordata con il datore di lavoro, che ha il compito di autorizzarle tenendo conto delle esigenze organizzative.
In altre parole, se da un lato il dipendente ha diritto a godere dei propri giorni di riposo, dall’altro il datore ha la facoltà di stabilire quando possano essere effettivamente usufruite, compatibilmente con l’andamento dell’attività lavorativa.
Per questo motivo, è sempre consigliabile richiedere le ferie con un certo anticipo, in modo da dare al datore di lavoro il tempo necessario per pianificare le sostituzioni, riorganizzare i turni o garantire la continuità del servizio. In contesti aziendali complessi o nei periodi di maggiore attività, questo aspetto assume un’importanza ancora più rilevante.
Generalmente, ogni azienda stabilisce procedure interne specifiche per la richiesta ferie: in alcuni casi è sufficiente comunicarlo al proprio responsabile tramite una piattaforma gestionale, in altri è richiesto l’invio di un modulo firmato o l’autorizzazione formale via e-mail. È sempre utile consultare il regolamento aziendale o rivolgersi all’ufficio del personale per sapere quale sia la procedura da seguire.
È possibile anche richiedere più giorni di ferie rispetto a quelli effettivamente maturati, purché l’azienda lo consenta. In tal caso, i giorni in eccedenza verranno scalati dai ratei futuri, generando un saldo ferie negativo in busta paga. Questo valore si andrà poi a ripristinare gradualmente, man mano che il lavoratore continuerà a maturare ferie nei mesi successivi.
casi speciali: part-time e cassa integrazione.
Il calcolo delle ferie in busta paga cambia quando si parla di lavoro part-time: il diritto al riposo retribuito rimane, ma le modalità di maturazione e fruizione variano in base alla tipologia di contratto a tempo parziale in essere:
- part-time orizzontale. I lavoratori che fruiscono di una riduzione del monte ore su base giornaliera beneficiano degli stessi diritti dei dipendenti a tempo pieno. Non cambia quindi il calcolo delle ferie, ma solo la retribuzione che è proporzionale alle ore di lavoro svolte. Ad esempio, chi lavora tutta la settimana per quattro ore al giorno ha diritto agli stessi giorni di ferie di un collega con contratto full-time, ma le sue giornate di riposo saranno di 4 ore;
- part-time verticale. Nel caso in cui siano le giornate ad essere ridotte su base settimanale o mensile, il calcolo delle ferie viene tarato sui giorni in cui il dipendente ha effettivamente lavorato. Se ha lavorato 10 mesi all’anno e il CCNL prevede 26 giorni di ferie annuali, il calcolo da effettuare sarà: 26 ÷ 12 mesi × 10 mesi = 21,6 giorni di ferie. Se, invece, ha lavorato solo 4 giorni a settimana su 6, il calcolo sarà: 26 ÷ 6 giorni × 4 giorni = 17,3 giorni di ferie;
- part-time misto. Questa tipologia contrattuale è una combinazione tra part-time orizzontale e verticale. Il dipendente, ad esempio, può lavorare a tempo pieno in alcuni giorni della settimana e a orario ridotto in altri. Supponiamo che il CCNL preveda 26 giorni di ferie annuali e che il lavoratore sia impiegato 8 ore il martedì e il giovedì e 4 ore il lunedì e il mercoledì. In questo caso, avrà diritto a 20,8 giorni di ferie all’anno (26 × 4 ÷ 5, considerando i 4 giorni lavorativi su 5), e ciascun giorno di ferie sarà pari a 6 ore, ovvero la media tra le ore lavorate nei diversi giorni della settimana.
Anche in presenza di cassa integrazione il calcolo delle ferie in busta paga può variare, a seconda che si tratti di una sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa.
Nel caso di cassa integrazione a zero ore, ossia una sospensione completa dal lavoro, il lavoratore non matura ferie perché non presta attività lavorativa. Non avendo un’attività da cui “staccare”, non si configura il diritto al riposo. Fanno eccezione alcune categorie di lavoratori, come i metalmeccanici, il cui CCNL prevede che la maturazione delle ferie sia legata all’anzianità di servizio, indipendentemente dalla sospensione dell’attività lavorativa.
Con la cassa integrazione parziale, invece, l’orario di lavoro viene solo ridotto. In questo caso, le ferie continuano a maturare, ma in proporzione alle ore effettivamente lavorate. Attenzione però: se nel corso del mese il dipendente è assente per più di 15 giorni, la soglia minima per la maturazione mensile non viene raggiunta e quindi le ferie non maturano per quel mese.
entro quando vanno consumate.
La normativa non si limita a stabilire quanti giorni di ferie il lavoratore matura ogni anno, ma indica anche le scadenze entro cui devono essere usufruiti. In particolare, il Decreto Legislativo n. 66/2003 prevede che il lavoratore fruisca delle quattro settimane minime di ferie annuali entro precisi termini temporali.
Secondo quanto stabilito dalla legge:
- almeno due settimane devono essere godute entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione, in modo continuativo, salvo diversi accordi tra le parti;
- le altre due settimane devono essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, anche in maniera frazionata.
Se il contratto collettivo applicato riconosce un numero di giorni di ferie superiore al minimo previsto dalla legge, può stabilire regole differenti per la fruizione dei giorni di ferie aggiuntivi. Per questo motivo è sempre consigliabile consultare il proprio CCNL.
Per fare in modo che i dipendenti fruiscano dei giorni di riposo entro i termini di legge, molte aziende ricorrono alla pianificazione delle ferie. Grazie al piano ferie, i lavoratori possono gestire in modo più efficace i propri periodi di riposo e il datore di lavoro può assicurare la continuità operativa senza interruzioni.