Cresce sempre di più il numero di studenti universitari lavoratori che riescono a conciliare impegni accademici e responsabilità professionali, acquisendo esperienza sul campo senza rinunciare alla propria formazione.
In Italia, la legge prevede una serie di benefici per i lavoratori iscritti all’università, volti a incentivare la formazione e a facilitare l’equilibrio con gli impegni lavorativi. Vediamo insieme chi può beneficiare di questo status, quali sono le agevolazioni previste e quali sono i diritti di questa particolare categoria di lavoratori.
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chi è uno studente lavoratore.
Lo studente universitario lavoratore è colui che, oltre a essere regolarmente iscritto a un corso di studi universitario, svolge anche un’attività lavorativa, sia essa a tempo pieno o parziale. Questa tipologia di lavoratore deve trovare il giusto equilibrio studio-lavoro e gestire sia l’ambito accademico che quello professionale.
Lo studente lavoratore può essere impiegato con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato oppure lavorare come autonomo o a progetto. Per vedersi riconosciuto lo status di studente lavoratore e accedere alle agevolazioni previste dalla legge o dal proprio ateneo, è necessario che l'attività lavorativa sia svolta in modo continuativo e regolarmente retribuita.
Le ragioni che spingono a prendere una simile scelta - quella cioè di studiare e lavorare contemporaneamente - possono essere le più disparate: la necessità di pagarsi gli studi, la voglia di rendersi indipendenti dalla famiglia, il desiderio di completare un percorso accademico iniziato anni addietro e mai concluso oppure il bisogno di una formazione specifica ai fini dell’aggiornamento professionale.
Qualunque sia la motivazione che induca ad iniziare questo duplice percorso, è bene precisare che gli studenti lavoratori sono da considerarsi lavoratori a tutti gli effetti: hanno diritto a contributi, ferie, permessi e ad un salario commisurato alle mansioni svolte in azienda.
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come viene riconosciuto lo status di "studente lavoratore"?
Per ottenere le agevolazioni previste dalla legge o dall'università, è fondamentale che venga ufficialmente riconosciuto lo status di studente lavoratore. Questo significa che, sia su richiesta del datore di lavoro che dell’ateneo, lo studente deve presentare tutta la documentazione necessaria per dimostrare che svolge attività lavorativa e segue un percorso di studi contemporaneamente.
Lo status di studente lavoratore viene riconosciuto a chi è iscritto e frequenta un corso di laurea triennale o magistrale e lavora in modo continuativo e non occasionale. Il lavoro può essere subordinato, parasubordinato o anche autonomo; l’importante è che sia svolto regolarmente e che venga retribuito.
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Per verificare la qualifica di studente lavoratore vengono solitamente richiesti i seguenti documenti:
- contratto di lavoro, nel caso di rapporti di lavoro subordinati o parasubordinati;
- iscrizione ad un Albo professionale o alla Camera di Commercio, partita IVA o documentazione che attesti l’avvio dell’attività imprenditoriale per chi svolge lavoro autonomo;
- documentazione che dimostri lo svolgimento dell’attività dichiarata, come le fatture, e attestante la durata del lavoro svolto.
le agevolazioni degli studenti lavoratori.
Poiché conciliare lavoro e studio non è affatto cosa semplice in termini di organizzazione del tempo e dispendio di energie, la legge prevede alcune facilitazioni atte a permettere a questa categoria di lavoratori di frequentare le lezioni, partecipare a convegni e seminari, prepararsi in vista degli esami e, soprattutto, sostenerli.
È lo Statuto dei Lavoratori (art. 10 L. 300/1970) a sancire l’obbligatorietà di simili agevolazioni, che fissa sotto forma di precisi diritti degli studenti lavoratori sul luogo di lavoro: turni agevolati per seguire le lezioni e permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami sono tra questi, in aggiunta all’esonero dall’obbligo di prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
L’interpretazione di queste disposizioni nella fattispecie concreta ha però fatto sì che esse fossero applicate solo agli studenti lavoratori con contratto a tempo indeterminato. In realtà, la legge non prevede alcuna distinzione in termini contrattuali, per questo si è reso necessario l’intervento della Corte di Cassazione che, con sentenza del 25/10/2005, ha dichiarato l’illegittimità di discriminazioni tra studenti lavoratori su base contrattuale.
Oltre alle disposizioni normative, la vita degli studenti lavoratori è resa più facile dalle facilitazioni sempre più spesso concesse anche dagli stessi atenei. Frequenza part-time che allunga la durata del corso di studi evitando il “fuori corso”, sconti sulla retta, corsi serali o svolgimento delle lezioni in modalità e-learning: sono molte le soluzioni che università e studenti possono concordare per modulare lo svolgimento dei percorsi accademici sulla base delle specifiche esigenze di questi ultimi, opportunamente certificate.
diritti e vantaggi degli studenti lavoratori.
Tutti gli studenti lavoratori, inclusi gli universitari (anche fuori corso), godono di agevolazioni e diritti stabiliti sia dalla legge che dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL):
- turni di lavoro flessibili per consentire la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami;
- orario di lavoro compatibile con le esigenze accademiche;
- permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami;
- permessi straordinari retribuiti;
- congedo formativo.
Per quanto riguarda i permessi giornalieri retribuiti per il sostenimento degli esami, lo studente lavoratore è tenuto a presentare una certificazione che attesti la sua presenza all’esame, un documento timbrato dall’amministrazione dell’università in cui siano indicati sede, giorno d’esame ed esito della prova.
Questi permessi vengono concessi indipendentemente dall'orario dell'esame, quindi anche se la prova si svolge al di fuori dell'orario di lavoro. Inoltre, tale diritto è garantito anche quando lo studente lavoratore deve sostenere più prove per lo stesso esame, a prescindere dal fatto che si sia iscritto all'università prima o dopo l'assunzione e anche se il percorso di studi non è direttamente collegato all'attività lavorativa svolta.
I permessi giornalieri retribuiti, tuttavia, non sono previsti per la partecipazione a concorsi di abilitazione professionale o per sostenere esami di Stato, come ad esempio l'esame per l'iscrizione all'Albo degli avvocati.
Alcuni CCNL prevedono un monte ore di permessi straordinari retribuiti, generalmente pari a 150 ore nell'arco di 3 anni. Questi permessi possono essere utilizzati dai lavoratori che desiderano frequentare corsi di studi presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
Il lavoratore può usufruire di queste ore di permesso straordinario solo se gli orari di lavoro e delle lezioni coincidono, anche solo parzialmente. Per goderne è tenuto a presentare una richiesta formale all'azienda e a fornire successive certificazioni comprovanti le ore di lezione realmente seguite su base mensile.
Gli studenti universitari lavoratori hanno anche diritto al congedo formativo, ovvero ad una sospensione temporanea del loro rapporto di lavoro per un periodo di tempo che non può superare gli 11 mesi, sia continuativi che frazionati.
Per poter richiedere questo congedo, che è regolato dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, è necessario aver maturato almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda. Nel caso specifico degli studenti universitari lavoratori, il congedo formativo deve essere ovviamente mirato al conseguimento del diploma di laurea.
Durante questo periodo, lo studente lavoratore non può essere licenziato. Tuttavia, nonostante il mantenga il suo posto di lavoro, non ha diritto a ricevere la retribuzione. Inoltre, il congedo formativo non viene conteggiato ai fini dell'anzianità di servizio e non è cumulabile con ferie, malattia o altri tipi di congedi.
Si ricorda che il datore di lavoro ha facoltà di rifiutare la richiesta di congedo formativo del dipendente o di posticiparne l’inizio, ma solo in caso di comprovate esigenze organizzative e sempre rispettando quanto stabilito dal CCNL applicabile.
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