Il lavoro part-time – detto anche a tempo ridotto o parziale – è regolamentato da un contratto
individuale dipendente, che può essere a tempo indeterminato o determinato, caratterizzato da
un orario inferiore rispetto a quello full-time che è invece a tempo pieno. Nella stesura del
contratto dovranno essere indicati l’orario giornaliero, settimanale e mensile da rispettare e la
durata del contratto stesso.
I tipi di contratto part-time sono tre:
- Contratto part-time orizzontale con meno ore giornaliere rispetto al full-time.
- Contratto part-time verticale con la riduzione dell’orario settimanale o mensile: si lavora
quindi meno giorni rispetto ad un contratto a tempo pieno ma le ore sono le stesse.
- Contratto part-time misto che è una combinazione tra quello orizzontale e quello verticale.
Rispetto al lavoratore assunto con contratto a tempo pieno, nel caso di part-time viene applicato
lo stesso trattamento economico e normativo, proporzionato ovviamente alle ore effettivamente
svolte.
Lo straordinario nel contratto part-time
Gli straordinari possono essere richiesti dal datore di lavoro entro i limiti definiti dai contratti
collettivi nazionali solo per il contratto di tipo orizzontale ed il lavoratore può rifiutare di
compierli senza per questo venire licenziato per giusta causa. Se nel CCNL non è specificato un
tetto massimo sarà allora il datore di lavoro a “richiedere al lavoratore lo svolgimento di
prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 15% delle ore di lavoro settimanali
concordate”. Per i contratti verticali e misti il nuovo Jobs Act ha stabilito che, in assenza di
riferimenti nel CCNL, il datore di lavoro potrà invece variare l’orario concordato – entro il limite del
25% dell’orario - dandone comunicazione al lavoratore almeno due giorni prima.
Quali sono i diritti dei lavoratori a tempo parziale?
La tariffa oraria prevista è identica a quella per il tempo pieno ma eventuali indennità o altri
trattamenti economici sono decurtate, in modo proporzionale, dallo stipendio mensile.
I lavoratori
del tipo verticale hanno diritto invece all’indennità solo per i giorni in cui sarebbe dovuta
effettivamente posta in essere la prestazione lavorativa.
La pensione nel contratto part-time
Il trattamento pensionistico viene calcolato in base all’ammontare totale dei contributi versati,
sula base delle ore effettivamente lavorate. La retribuzione imponibile mensile non deve però
essere minore rispetto a quanto descritto dall’art.7 del D.L. 463/1983.
Novità introdotte dal Jobs Act
- Il congedo parentale è una delle novità più importanti del 2017 introdotta dal Jobs Act. In
primis si potrà infatti chiedere il contratto a tempo ridotto al posto del congedo parentale
nel corso dei primi 12 anni di vita del bambino: 10 mesi complessivi per i due genitori ed un
massimo di 6 mesi ognuno.
- Se il lavoratore è affetto da patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti
che gli impediscono o riducono la capacità lavorativa, allora potrà chiedere anche in questo
caso la trasformazione del contratto in un part-time. Su espressa richiesta potrà poi
tornare ad essere un normale contratto full-time.
- Per quanto riguarda l’assegno familiare vanno considerate le ore lavorate
settimanalmente: si avrà diritto all’assegno nella misura intera se sono pari o più di 24 ore
mentre se le ore sono inferiori allora si avranno tanti assegni quante sono le giornate
effettivamente lavorate.
Previste infine nuove sanzioni nei casi in cui un dipendente a tempo parziale svolga più ore di
quelle previste dal contratto ed anche maggiori diritti nei confronti dei lavoratori part-time in
generale per arginare fenomeni di “lavoro in nero”. Nel Jobs Act si legge infatti:
“1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su
domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alle
retribuzioni ed al versamento dei contributi dovuti per le prestazioni effettivamente rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su
domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
pieno a partire dalla data della sentenza. Qualora l’omissione riguardi la sola collocazione
temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa a tempo parziale con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle
responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili senza il rispetto delle condizioni, delle
modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta a favore del prestatore
di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione, dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno”.