Quando ti ammali, hai diritto a conservare il posto di lavoro per un certo periodo. Questo limite temporale si chiama periodo di comporto ed è uno degli strumenti di tutela più importanti per i lavoratori dipendenti in Italia. Capire come funziona, come si calcola e soprattutto quando si azzera può fare una differenza concreta se ti trovi ad affrontare un periodo di malattia prolungato.
Il periodo di comporto è disciplinato dall’art. 2110 del Codice Civile, che stabilisce il principio generale, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), che ne definiscono la durata specifica per ciascun settore. Non esiste un valore unico valido per tutti: la durata varia in modo significativo a seconda del contratto applicato al tuo rapporto di lavoro, della tua anzianità e della tipologia di assenza.
In questa guida trovi tutto quello che serve sapere sul periodo di comporto: come si calcola con esempi pratici, come funziona la distinzione tra comporto secco e per sommatoria, quanto dura per i principali CCNL e cosa puoi fare se temi di avvicinarti al limite.
indice dei contenuti
- periodo di comporto: cos’è e come funziona.
- periodo di comporto malattia: durata per i principali CCNL.
- esempio calcolo periodo di comporto malattia.
- quando si azzera il periodo di comporto.
- superamento periodo di comporto: cosa succede.
- come evitare il superamento del comporto: le opzioni.
- malattia e retribuzione: chi paga e quanto.
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- FAQ
punti chiave da ricordare.
- Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziarti a causa della malattia: un licenziamento intimato prima dello scadere del comporto è nullo
- La durata è stabilita dal CCNL applicato al tuo rapporto: varia da settore a settore e spesso anche in base all’anzianità aziendale
- Esistono due modalità di computo: il comporto secco (un’unica assenza continuativa) e il comporto per sommatoria (somma di tutte le assenze in un arco di tempo definito)
- Il periodo di comporto si azzera quando scade la “finestra” di riferimento prevista dal CCNL: non basta guarire, bisogna che trascorra l’intero arco temporale di osservazione
- Superato il comporto, il datore di lavoro può recedere con preavviso: si tratta di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo che dà diritto alla NASPi
- Prima di raggiungere il limite, puoi valutare opzioni come l’aspettativa non retribuita o l’utilizzo di ferie residue per sospendere il computo
periodo di comporto: cos’è e come funziona.
Il periodo di comporto è l’intervallo di tempo durante il quale, in caso di malattia, il contratto di lavoro si considera sospeso e il datore di lavoro non può procedere al licenziamento. È una tutela fondamentale: garantisce che una malattia, anche prolungata, non si trasformi automaticamente in una perdita del posto di lavoro.
Durante il comporto il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto: continui a maturare anzianità, a conservare i tuoi diritti contrattuali e, nella maggior parte dei casi, a percepire una retribuzione parziale o integrale (a seconda delle previsioni del CCNL e delle integrazioni previste dall’azienda). Solo al termine del comporto, se l’assenza prosegue, il datore di lavoro acquisisce la facoltà di recedere dal contratto.
La gestione corretta del periodo di comporto passa anche dalla documentazione medica: il certificato medico di malattia deve essere inviato tempestivamente all’INPS e, attraverso il sistema telematico, il datore di lavoro ne riceve comunicazione automatica. Un certificato non trasmesso nei termini corretti può generare problemi nella copertura della retribuzione e nel computo del comporto stesso.
comporto secco vs comporto per sommatoria.
I CCNL disciplinano il comporto secondo due logiche distinte, che producono effetti molto diversi nella pratica.
Il comporto secco si riferisce a un’unica assenza continuativa. Il meccanismo è semplice: se resti malato senza interruzione per un periodo superiore al limite previsto dal contratto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. È la modalità più immediata da capire e da calcolare.
Il comporto per sommatoria, invece, aggrega tutte le assenze per malattia verificatesi in un determinato arco di tempo (la cosiddetta “finestra” di osservazione, che può essere di 12, 24 o 36 mesi a seconda del CCNL), anche se si tratta di episodi distinti separati da periodi di lavoro normale. Questo significa che chi si ammala frequentemente, anche per periodi brevi, può raggiungere il limite del comporto senza mai avere una singola assenza prolungata. La sommatoria è la modalità più diffusa nei contratti collettivi del settore privato ed è quella che richiede la maggiore attenzione nel monitoraggio.
periodo di comporto malattia: durata per i principali CCNL.
La durata del periodo di comporto varia in modo significativo da un contratto collettivo all’altro. Di seguito le indicazioni per i settori più rappresentativi, ricordando che la verifica del testo aggiornato del tuo CCNL è sempre necessaria, poiché i contratti vengono rinnovati periodicamente.
CCNL Commercio (terziario, distribuzione e servizi).
Il CCNL del commercio è uno dei contratti più applicati in Italia. Prevede un periodo di comporto per sommatoria di 6 mesi nell’arco di 12 mesi consecutivi, indipendentemente dall’anzianità aziendale. Questo significa che si sommano tutte le assenze per malattia verificatesi negli ultimi 12 mesi: se il totale supera 180 giorni, scatta la facoltà di licenziamento. La finestra di osservazione è mobile: si sposta giorno per giorno, non è legata all’anno solare.
CCNL Metalmeccanici industria.
Il CCNL metalmeccanica aziende industriali prevede che il lavoratore non in prova abbia diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni
compiuti;
c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Mentre il comporto prolungato (in caso di malattia continuativa con assenza ininterrotta, o interrotta da un’unica ripresa del lavoro, per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario, 2 malattie comportanti un’assenza continuativa ciascuna pari o superiori a 91 giorni di calendario o, infine, nel caso in cui il lavoratore, alla scadenza del periodo di comporto breve, abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario) è pari a:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.
Per un approfondimento specifico sulle tutele previste da questo CCNL, puoi consultare la guida sulla malattia nel CCNL metalmeccanici disponibile su Randstad.
pubblico impiego.
I dipendenti pubblici godono di tutele significativamente più estese rispetto al settore privato. Il D.Lgs. 165/2001 e i contratti collettivi del comparto pubblico prevedono in genere un periodo di comporto di 18 mesi ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso, con distinzione tra periodi retribuiti (i primi 9 mesi, con retribuzione piena) e periodi con retribuzione ridotta (i successivi 9 mesi, con il 50% della retribuzione). Le specificità variano per comparto (scuola, sanità, enti locali, ministeri): è fondamentale verificare il CCNL di riferimento.
turismo e altri settori.
Il CCNL del turismo (alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari) prevede un comporto per sommatoria variabile in base all’anzianità: da 4 mesi per chi ha meno di 5 anni di servizio fino a 8 mesi per chi ne ha più di 10, nell’arco di 12 mesi. Particolarmente rilevante per questo settore è la gestione dei contratti stagionali, per i quali il comporto si calcola in proporzione alla durata del contratto.
Altri settori con specificità rilevanti:
- il CCNL dell’edilizia industria prevede 12 mesi di comporto nell’arco di un biennio. In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.
- il CCNL Credito prevede un comporto particolarmente lungo, fino a 18 mesi nell’arco di 30 mesi consecutivi. Ammonta a 6 mesi (o fino a 8 mesi per sommatoria ,con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato) per i dipendenti che hanno superato il periodo di prova e fino a 5 anni di servizio
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scopri di piùesempio calcolo periodo di comporto malattia.
Vediamo come funziona il calcolo attraverso due esempi che illustrano la differenza tra comporto secco e comporto per sommatoria.
Esempio 1: comporto secco
Un lavoratore dipendente è assunto con un CCNL che prevede un periodo di comporto secco pari a 6 mesi. A gennaio si assenta per malattia in modo continuativo. Se al 1° luglio l’assenza è ancora in corso, il datore di lavoro matura la facoltà di procedere al licenziamento per superamento del comporto. Se invece il lavoratore rientra in servizio prima della scadenza (ad esempio a maggio), il periodo si azzera: una successiva malattia farà ripartire il conteggio da zero.
Esempio 2: comporto per sommatoria (es. CCNL Commercio: 6 mesi in 12)
Un dipendente soggetto a un contratto collettivo che prevede 180 giorni di comporto in un arco di 12 mesi ha totalizzato le seguenti assenze nell’ultimo anno: febbraio (10 giorni), maggio (15 giorni), agosto (20 giorni), ottobre (30 giorni), dicembre (45 giorni), per un totale di 120 giorni. Non essendo stato superato il limite dei 180 giorni, il comporto non risulta ancora esaurito. Tuttavia, se nei mesi successivi si verificasse un’ulteriore assenza prolungata (ad esempio 60 giorni), il totale mobile degli ultimi 12 mesi supererebbe il limite contrattuale, con conseguente facoltà di licenziamento.
Nel comporto per sommatoria opera infatti il meccanismo della cosiddetta “finestra mobile”: ogni giorno che passa, il giorno più remoto esce dal periodo di osservazione dei 12 mesi. Questo comporta una riduzione progressiva del totale delle assenze rilevanti ai fini del comporto, generando un effetto di “riassorbimento” nel tempo.
quando si azzera il periodo di comporto.
La domanda “quando si azzera il periodo di comporto” è una delle più frequenti, e la risposta dipende dal tipo di comporto previsto dal tuo CCNL.
Per il comporto secco, l’azzeramento è immediato al rientro in servizio: non appena torni al lavoro dopo la guarigione, il conteggio dell’assenza si azzera. Una nuova malattia, anche il giorno successivo al rientro, riparte da zero. Questo rende il comporto secco relativamente più favorevole per chi ha patologie che alternano fasi acute e periodi di remissione.
Per il comporto per sommatoria, invece, l’azzeramento non avviene al rientro: le assenze precedenti continuano a pesare nel computo finché non escono dalla finestra di osservazione. Rientrare al lavoro non cancella i giorni già accumulati: questi si “auto-azzerano” progressivamente solo quando trascorre il periodo di riferimento dal momento in cui sono stati maturati.
il periodo di riferimento (o “finestra”) nel tuo CCNL.
Il periodo di riferimento è l’arco di tempo all’interno del quale vengono sommate le assenze per il calcolo del comporto. Può essere di 12, 24 o 36 mesi a seconda del contratto. Questa “finestra” è in genere mobile, non calendariale: si calcola a ritroso dalla data dell’ultima assenza, non dall’inizio dell’anno solare.
Per sapere esattamente qual è la tua situazione, devi conoscere: la durata massima del comporto prevista dal tuo CCNL, l’ampiezza della finestra di osservazione, e le date e la durata di tutte le tue assenze per malattia negli ultimi mesi o anni. Con questi dati puoi calcolare il totale attuale e capire quanto margine ti resta rispetto al limite.
superamento periodo di comporto: cosa succede
Quando la somma delle assenze supera il limite previsto dal CCNL, il datore di lavoro acquisisce la facoltà di procedere al licenziamento. È importante capire bene questo passaggio: non si tratta di un licenziamento automatico né obbligatorio, ma di una facoltà che il datore di lavoro può esercitare o non esercitare.
licenziamento per superamento periodo di comporto: è automatico?
No, non è automatico. Il datore di lavoro non è obbligato a licenziare al primo giorno utile dopo il superamento del comporto: può scegliere di attendere, soprattutto se il lavoratore ha comunicato una previsione di rientro a breve termine o se esiste la possibilità di trovare una soluzione alternativa.
Se decide di procedere, deve farlo in forma scritta indicando espressamente il motivo (superamento del periodo di comporto) e rispettando i termini di preavviso previsti dal CCNL oppure corrispondendo la relativa indennità sostitutiva. Al lavoratore spettano in ogni caso il TFR maturato, le ferie e i permessi non goduti e i ratei di tredicesima e quattordicesima.
Vale la pena sapere che il datore di lavoro, durante il periodo di malattia, ha la facoltà di richiedere una visita fiscale attraverso l’INPS per verificare lo stato di salute del lavoratore. Questa visita non è in conflitto con i diritti del lavoratore durante il comporto, ma è uno strumento di controllo legittimo che il datore può utilizzare.
come impugnare il licenziamento.
Se ritieni che il licenziamento non sia legittimo, ad esempio perché il comporto non era ancora scaduto al momento del recesso o perché alcune assenze non avrebbero dovuto essere conteggiate (infortunio sul lavoro, malattia professionale, gravidanza), hai 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta per impugnarlo. L’impugnazione deve avvenire in forma scritta e può essere effettuata direttamente, tramite il tuo avvocato o attraverso il sindacato. Dopo l’impugnazione stragiudiziale, hai altri 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale.
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registraticome evitare il superamento del comporto: le opzioni.
Se ti accorgi di avvicinarti al limite del comporto, esistono alcune opzioni che puoi valutare per sospendere o rallentare il computo, in accordo con il tuo datore di lavoro.
aspettativa non retribuita.
L’aspettativa non retribuita è un periodo di assenza concordato con il datore di lavoro durante il quale il contratto è sospeso ma non si accumula computo ai fini del comporto. Non è un diritto automatico del lavoratore: richiede l’accordo del datore di lavoro, che può concederla o negarla in base alle proprie esigenze organizzative. In alcuni CCNL la conservazione del posto può essere prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.
Durante l’aspettativa non retribuita non percepisci lo stipendio né l’integrazione INPS, ma mantieni il posto di lavoro e sospendi il conteggio verso il limite del comporto. È una soluzione che può essere utile quando la malattia è in fase di miglioramento ma il rientro immediato non è ancora possibile.
ferie e permessi.
L’utilizzo di ferie residue o permessi accumulati durante il periodo di malattia è un’altra opzione da valutare. Tecnicamente, le ferie godute durante la malattia non interrompono il computo del comporto: secondo la giurisprudenza prevalente, la malattia sospende le ferie e non viceversa. Tuttavia, alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno previsto la possibilità di convertire periodi di malattia in ferie concordate, con effetti sul computo del comporto.
In ogni caso, prima di decidere come gestire ferie e permessi in relazione al comporto, è fondamentale confrontarsi con il proprio sindacato o con un consulente del lavoro, perché le regole specifiche variano significativamente da contratto a contratto.
malattia e retribuzione: chi paga e quanto.
Durante il periodo di comporto, la retribuzione non viene meno del tutto: è garantita da una combinazione di indennità INPS e integrazioni a carico del datore di lavoro, nelle percentuali e per i periodi stabiliti dal CCNL.
L’INPS eroga l’indennità di malattia a partire dal quarto giorno di assenza (i primi tre giorni, detti di carenza, sono generalmente a carico del datore di lavoro o non retribuiti, a seconda del CCNL). L’importo è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia nell’anno solare e al 66,66% dal 21° giorno in poi.
La maggior parte dei CCNL prevede un’integrazione a carico del datore di lavoro che porta la retribuzione complessiva a una percentuale più alta, spesso al 100% per i primi mesi di malattia. La durata e la percentuale dell’integrazione variano da contratto a contratto: nel CCNL commercio prevede: dal 1° al 3° giorno l'integrazione al 100 %; dal 4° al 20° giorno al 75% e dal 21° giorno al 100% nel CCNL metalmeccanici le percentuali e le durate dipendono dall’anzianità.
È utile sapere che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è considerato una perdita involontaria del lavoro e dà in genere diritto alla NASPi e disoccupazione, purché siano rispettati i requisiti contributivi previsti (almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni; per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI). La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla data del licenziamento.
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