L’aspettativa non retribuita è quel particolare periodo di tempo durante il quale il lavoratore può, per legge, assentarsi dal posto di lavoro rinunciando però alla sua retribuzione. In questo modo è possibile infatti mantenere il proprio posto, scegliendo di non ricevere alcun trattamento economico dal proprio datore di lavoro. Come per l’aspettativa retribuita, è importante infatti sottolineare che in entrambi i casi si conserva il posto per tutto il periodo dell’assenza effettiva dal luogo di lavoro e non si può essere licenziati per la mancata esecuzione della prestazione. 

Chi ha diritto all’aspettativa non retribuita

L’aspettativa non retribuita è disciplinata dalla legge n. 53 del 2000, da un regolamento contenuto nel Decreto interministeriale n. 278 del 2000. Nel momento in cui un lavoratore, però, vuole sapere quali sono le modalità di richiesta e concessione, quali sono i documenti da presentare, qual è la durata massima del congedo e quali sono i casi in cui il datore può rifiutarsi, deve fare specifico riferimento al contratto collettivo nazionale di settore.

Sottolineato ciò, vediamo quali sono in generale i casi in cui può essere richiesta questa forma di aspettativa: 

  • L’art. 4 L. 53/2000 e artt. 2 e 3 D.M. n. 278/2000 danno la possibilità al lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita – nel limite di 2 anni continuativi o frazionati – per gravi motivi familiari. Si può beneficiare di questo periodo di assenza per conviventi, parenti o affini entro il 3° grado disabili o per problemi del coniuge, dei figli – anche adottivi – dei genitori, generi e nuore, suocero e suocera e per i fratelli e le sorelle. I motivi gravi previsti dalla legge sono la cura e l’assistenza, l’impegno richiesto per il decesso di uno dei soggetti sopra citati, disagio personale del dipendente, a esclusione della malattia, o situazioni derivanti da patologie acute o croniche dei parenti – anche se non conviventi – che richiedono l’assistenza continuativa. Per richiedere l’aspettativa per gravi motivi familiari si dovrà fare riferimento alla procedura prevista dal proprio CCNL. Se non previsti, il datore di lavoro è obbligato comunque a esprimersi sulla richiesta del lavoratore entro 10 giorni e darne comunicazione al dipendente. In ogni caso sarà necessario fornire tutta la certificazione rilasciata dal medico che segue il familiare in difficoltà.
  • L’art. 124 DPR n. 309/90 consente la richiesta dell’aspettativa non retribuita per i lavoratori tossicodipendenti a tempo indeterminato o per il dipendente che ha familiari in questa condizione. Il tempo massimo per questa motivazione è di 3 anni se la persona partecipa o assiste un familiare durante i programmi riabilitativi presso le ASL territoriali. È necessaria infine la certificazione rilasciata dal SERT competente. 
  • La legge prevede la possibilità di richiedere l’aspettativa anche per la formazione professionale di dipendenti con almeno 5 anni di anzianità nei casi di completamento della scuola dell’obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo grado, diploma universitario o laurea e per consentirgli di partecipare ad attività formative non finanziate dal datore di lavoro. L’aspettativa non retribuita non potrà superare gli 11 mesi, come previsto dall’art. 5 n. 53/2000, e per ottenerla è necessario consultare il proprio CCNL. 
  • È possibile richiedere l’aspettativa non retribuita anche per cariche pubbliche e sindacali secondo l’art. 31 L. n. 300/700. I dirigenti sindacali che andranno a ricoprire cariche a livello provinciale e nazionale potranno infatti richiedere il mantenimento del posto di lavoro senza ricevere retribuzione durante tutta la durata del mandato. Per cariche pubbliche s’intendono invece tutti quei dipendenti privati eletti a far parte del Parlamento italiano o europeo e coloro che sono chiamati a ricoprire cariche pubbliche all’interno di amministrazioni locali come sindaci, presidenti di Province e consiglieri comunali e provinciali. È consentito farne richiesta anche ai membri di Giunte e presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali e ai componenti delle unioni di comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali ed enti di decentramento. Sia per cariche pubbliche che sindacali, in assenza di disposizioni precise nel proprio CCNL, il dipendente dovrà farne richiesta scritta al datore di lavoro specificando il periodo di aspettativa non retribuita.  

Aspettativa non retribuita: modalità di richiesta

Di norma, il congedo non retribuito deve essere richiesto dal lavoratore al datore di lavoro in forma scritta. Nella richiesta dovranno essere specificati i motivi e la durata (sempre facendo riferimento al tempo massimo concesso dal CCNL di settore). È altresì richiesto la presentazione di tutti i documenti e le certificazioni che attestino l’esigenza di assentarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo.  Una volta ricevuta la richiesta di congedo, il datore di lavoro dovrà rispondere al dipendente, in genere entro 10 giorni. Ci sono 4 tipo di risposta:

  • approvazione della richiesta in toto;
  • approvazione della richiesta parziale;
  • rinvio della richiesta a un altro periodo;
  • diniego della richiesta. 

Nei casi di diniego o accettazione parziale della richiesta, il datore di lavoro è tenuto a specificare le motivazioni che lo spingono a prendere tale decisione. In genere, queste situazioni sono legate a ragioni organizzative e produttive che non permettono la sostituzione del lavoratore. 

Aspettativa non retribuita a seguito di un periodo di malattia

È possibile, inoltre, richiedere un periodo di congedo non retribuito anche a seguito di una malattia e conservare comunque il posto di lavoro. Infatti ai lavoratori in malattia, prima della scadenza dei 180 giorni del cosiddetto periodo di comporto, è riconosciuta la possibilità di richiedere, per iscritto, un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni di aspettativa non retribuita, durante il quale la conservazione del posto di lavoro è prolungata.

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