Il 15 ottobre 2019 è stato siglato il CCNL delle Agenzie per il Lavoro in somministrazione, alla presenza di Assolavoro, CGIL, CISL e UIL. Questa contrattualizzazione è arrivata dopo un attento lavoro volto ad uniformare la categoria al nuovo scenario economico e normativo. 

Il contratto collettivo nazionale delle agenzie per il lavoro si conferma uno strumento efficace nel soddisfacimento delle esigenze di flessibilità delle imprese da una parte, e di tutela e continuità professionale dei lavoratori dall’altra. 

persone con che lavorano con contratto ccnl somministrazione
persone con che lavorano con contratto ccnl somministrazione

quale CCNL si applica ai lavoratori somministrati?

Al lavoratori somministrati si applica in primis il CCNL delle Agenzie per il Lavoro (Apl) e del lavoro in somministrazione. Se previsto e per le fattispecie non disciplinate, viene applicato al contempo il CCNL che l’azienda cliente applica ai suoi lavoratori dipendenti, dunque relativo ad un settore specifico. 

che cos'è il CCNL somministrazione?

Il CCNL somministrazione “disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Somministrazione e i lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato”.

Si tratta, dunque, di un contratto che regola il rapporto tra Agenzia per il lavoro e somministrato dal punto di vista normativo ed economico. 

cosa prevede il contratto agenzie per il lavoro.

Vediamo ora nel dettaglio quali elementi include il CCNL somministrazione, ricordando che tra le novità più importanti senza dubbio c’è il diritto mirato alla formazione

Nell’ottica di favorire la capacità e le conoscenze della risorsa somministrata, saranno disponibili attività di formazione mirate alle reali necessità del mercato. 

La risorsa potrà rivolgersi a qualsiasi Agenzia per il Lavoro, la quale individua il percorso di formazione professionale coerente con gli esiti dell’attività di orientamento e bilancio delle competenze.  

retribuzione.

L’articolo 30 del CCNL Agenzie per il Lavoro recita che “al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa”.

Lo stipendio dei lavoratori viene erogato mensilmente, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno, secondo la seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: 

(orario settimanale aziendale x 52) / 12.

lavoro straordinario.

Il CCNL somministrazione precisa: "i divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie."

ferie e permessi.

Il lavoratore in somministrazione può usufruire delle ferie maturate per le missioni pari o superiori a 3 mesi e, comunque, di almeno un giorno per le missioni entro i 3 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive. 

La maturazione di ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario di lavoro, nella misura prevista dai singoli CCNL applicati dall’impresa utilizzatrice, avviene applicando per ciascuno dei tre istituti la seguente formula: 

Ore annue spettanti 

————————————— x (ore lavorate + ore dovute*) 

Divisore Orario Mensile x 12 

*Sono «ore dovute» quelle non lavorate ma retribuite, in virtù di legge o di contratto che danno diritto alla maturazione dell’istituto.

Inoltre, il lavoratore in somministrazione può richiedere all’Agenzia per il lavoro di cedere volontariamente e a titolo gratuito i permessi e le ferie maturati ad altro lavoratore in somministrazione dipendente della medesima Agenzia per il Lavoro e in missione presso il medesimo utilizzatore.

dimissioni e licenziamenti.

Secondo il CCNL Agenzie di Somministrazione, il lavoratore somministrato può dimettersi per giusta causa nelle ipotesi di “mancata osservanza da parte dell’utilizzatore (azienda cliente) degli obblighi previsti dalla legge, dal CCNL stesso e da quello applicato presso l’utilizzatore, con particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza”.

Allo stesso modo, il CCNL somministrazione prevede il licenziamento da parte del datore di lavoro per giusta causa o per giustificato motivo con preavviso, in riferimento a “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.

periodo di prova.

Il CCNL Agenzie di Somministrazione prevede la possibilità di attivare un periodo di prova, per ogni singola missione, pari a 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio della missione.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.

In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate.

malattia.

In base alle disposizioni del CCNL somministrazione, durante il periodo di malattia il lavoratore (non in prova) ha diritto ad un trattamento economico a carico del datore di lavoro. Questo integra l’indennità a carico dell’Inps, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

CCNL apl

Periodo di comporto Indennità a carico dell’Inps
Dal 1° al 3° giorno di malattia
100% della normale retribuzione giornaliera
Dal 4° al 20° giorno di malattia
75% della normale retribuzione giornaliera
Dal 21° giorno di malattia
100% della normale retribuzione giornaliera

Durante la malattia, il lavoratore ha inoltre diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.

infortunio.

Le Agenzie sono tenute ad assicurare i lavoratori in somministrazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Inail. 

Ai sensi dell’articolo 73, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera quota giornaliera della retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio. 

Il CCNL Apl dispone inoltre che, a decorrere dal giorno successivo, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione della indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione netta.

È il lavoratore a dover dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, il quale è altrimenti esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo nella comunicazione.

maternità.

Secondo il CCNL somministrazione, alle lavoratrici in maternità è garantita la piena parificazione al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. Include, quindi, la conseguente integrazione dell'indennità di maternità, qualora prevista, al 100% fino al termine del periodo di congedo obbligatorio.

Inoltre, il contratto collettivo mostra una particolare attenzione ai lavoratori in somministrazione  mediante misure di sostegno erogate tramite l’ente bilaterale Ebitemp

Rispetto alle lavoratrici in gravidanza, per le quali la missione cessi nell’arco dei primi 180 giorni della stessa e alle quali non spetti l’indennità relativa alla maternità obbligatoria, è garantita una indennità una tantum di 2mila e 800 euro.

È inoltre prevista una integrazione al contributo Inps per la maternità obbligatoria per le lavoratrici che ricevono l’indennità dall’Inps alle quali sia cessato il rapporto di lavoro in somministrazione prima dell’inizio della stessa. 

Terminato il periodo di maternità obbligatoria, le lavoratrici che abbiano dato la loro disponibilità alle Agenzie per il Lavoro entro 30 giorni hanno diritto di precedenza per un’assunzione di almeno pari livello e contenuto professionale rispetto alle precedenti attività svolte.

quante mensilità ha il CCNL somministrati?

Al pari di tutti i lavoratori dipendenti, anche i lavoratori in somministrazione hanno diritto alla tredicesima mensilità e ad altre eventuali mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda utilizzatrice.

tredicesima.

Il CCNL agenzie di somministrazione prevede che per ognuna delle ore retribuite venga corrisposto un importo per ratei di tredicesima pari all’8,33% della retribuzione oraria ordinaria spettante, calcolata come segue: 

(retribuzione lorda globale / Divisore Orario Mensile) x 0,0833.

quattordicesima.

Il calcolo della quattordicesima, se presente, è lo stesso previsto per la tredicesima.

CCNL apl: quali sono i livelli in vigore.

L’inquadramento del lavoratore in somministrazione avviene all’interno di uno dei livelli previsti dal CCNL applicato all’azienda utilizzatrice, a seconda del tipo di mansione che il lavoratore andrà a svolgere.

Per maggiori informazioni e approfondimenti sul CCNL agenzie somministrazione, si mette a disposizione il testo completo del contratto qui.

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