Il bonus mamme lavoratrici è un contributo mensile riconosciuto dall'INPS alle madri con almeno due figli che lavorano come dipendenti o come autonome e che hanno un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. Per il 2025 l'importo era di 40 euro al mese, fino a un massimo di 480 euro. Per il 2026 la Legge di Bilancio lo ha portato a 60 euro al mese, fino a 720 euro annui. Il contributo non è tassato, non è soggetto a contributi e non incide sull'ISEE.

In questa guida trovi che cosa prevede la misura e su quali norme si fonda, quali sono i requisiti di lavoro, di reddito e di numero di figli, quanto vale e con quali tempi viene erogato, come si presenta la domanda all'INPS e quali sono le regole di compatibilità con congedo parentale, congedo di paternità e assegno unico.

punti chiave da ricordare.

  • Il bonus mamme lavoratrici è stato introdotto dall'articolo 6 del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 118/2025.
  • Le istruzioni applicative sono contenute nella circolare INPS 28 ottobre 2025, n. 139 e riguardavano l’annualità 2025.
  • Nel 2025 l'importo era di 40 euro mensili. Dal 2026 la Legge di Bilancio lo ha elevato a 60 euro mensili, per un massimo di 720 euro annui.
  • Spetta alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e alle lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.
  • Con due figli spetta fino al mese in cui il secondo figlio compie 10 anni. Con tre o più figli fino al mese in cui il figlio più piccolo compie 18 anni.
  • Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
  • Il contributo non concorre a formare reddito imponibile, non è soggetto a contribuzione e non rileva ai fini ISEE.
  • Non è automatico: va richiesto con domanda telematica all'INPS ed è erogato in unica soluzione a Dicembre dall’Istituto previdenziale e non mensilmente in busta paga per il tramite del datore di lavoro. Si rimane in attesa delle istruzioni operative INPS per il 2026.

che cos'è il bonus mamme lavoratrici.

Il bonus mamme lavoratrici è una integrazione al reddito erogata direttamente dall'INPS alle madri lavoratrici con almeno due figli. Non è uno sconto sui contributi e non comporta oneri per il datore di lavoro. Rientra tra le misure di sostegno alla genitorialità e all'occupazione femminile che il nostro blog approfondisce nella sezione diritti dei lavoratori.

obiettivo della misura e riferimenti normativi.

L'obiettivo dichiarato della misura è sostenere il reddito delle madri che restano nel mercato del lavoro, riducendo il divario economico che accompagna la genitorialità. Il riferimento normativo è l'articolo 6 del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 118/2025. Le istruzioni applicative sono state pubblicate dall'INPS con la circolare 28 ottobre 2025, n. 139, seguita dal messaggio 31 ottobre 2025, n. 3289.

L'importo per l'annualità 2026 è stato rideterminato dalla Legge di Bilancio 2026, che lo ha portato da 40 a 60 euro mensili. La disciplina sostanziale resta quella descritta dalla circolare 139 del 2025, mentre le istruzioni operative dedicate all'annualità 2026 devono essere pubblicate  dall'INPS con i termini di presentazione e gestione delle domande.

come si è evoluta rispetto agli anni precedenti.

La prima versione della misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, era un esonero contributivo totale sulla quota a carico della lavoratrice, riservato alle madri con almeno tre figli assunte a tempo indeterminato e, in via sperimentale per il 2024, anche alle madri con due figli. Si trattava di uno sgravio contributivo che agiva direttamente sulla busta paga delle lavoratrici.

Dal 2025 il meccanismo è cambiato. Alle madri con due o più figli è riconosciuto un contributo economico erogato dall'INPS su domanda, pari a 40 euro mensili per il 2025 e a 60 euro mensili dal 2026. L'esonero contributivo per le madri con almeno tre figli a tempo indeterminato resta una misura distinta e separata. È la principale fonte di confusione tra le lavoratrici, perché le due misure vengono spesso indicate con lo stesso nome.

chi ha diritto al bonus.

I requisiti da verificare sono tre e devono ricorrere insieme: la tipologia di attività lavorativa, il numero e l'età dei figli, il livello di reddito da lavoro. La mancanza di uno solo dei tre comporta il rigetto della domanda.

requisiti di lavoro e di contratto.

Il bonus spetta alle lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico e alle lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese la Gestione Separata INPS e le casse di previdenza professionali. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Non conta la durata del contratto: il contributo è riconosciuto per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività autonoma. Ne beneficiano quindi anche le lavoratrici con contratto a termine, con rapporti stagionali o con un contratto part-time, perché il criterio è la presenza del rapporto nel mese, non il numero di ore lavorate. Una panoramica delle diverse forme contrattuali si trova nella sezione contratti di lavoro del nostro blog.

numero di figli e limiti di reddito.

Il primo requisito familiare è avere almeno due figli. Le madri con due figli hanno diritto al bonus fino al mese in cui il secondo figlio compie 10 anni. Le madri con tre o più figli hanno diritto al bonus fino al mese in cui il figlio più piccolo compie 18 anni.

Il secondo requisito è di reddito: il reddito da lavoro, dipendente o autonomo, non deve superare 40.000 euro su base annua. La soglia riguarda il reddito da lavoro della madre, non quello complessivo del nucleo familiare, e non va confusa con l'ISEE.

i casi esclusi e gli errori più frequenti nella verifica dei requisiti.

Per le madri con tre o più figli il bonus non spetta nei mesi, o nelle frazioni di mese, in cui sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La ragione è che per quella platea era originariamente previsto l'esonero contributivo strutturale. La conseguenza pratica è che una madre di tre figli assunta a tempo indeterminato a metà anno riceve il bonus solo per i mesi precedenti alla stabilizzazione.

Gli errori più frequenti riguardano tre punti. Il primo è confondere il bonus con l'esonero contributivo, che segue regole diverse e non si richiede all'INPS con la stessa procedura. Il secondo è calcolare la soglia dei 40.000 euro sul reddito familiare invece che su quello da lavoro della madre. Il terzo è indicare in modo errato i codici fiscali dei figli, che è una delle cause più comuni di rigetto automatico della domanda.

Attenzione anche ai mesi in cui il rapporto è sospeso o assente. Il bonus si calcola sui mesi di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività autonoma, quindi i periodi di aspettativa non retribuita e i mesi di disoccupazione coperti dalla NASpI non danno diritto al contributo, perché in quelle fasi manca il presupposto lavorativo richiesto dalla norma.

bonus mamme lavoratrici
bonus mamme lavoratrici

quanto vale e come viene erogato.

Il valore del bonus dipende dall'annualità di riferimento e dal numero di mesi in cui i requisiti risultano soddisfatti. L'erogazione non passa dal datore di lavoro, che resta estraneo alla procedura, ma è a domanda diretta all’Inps.

importo, durata e periodi di competenza.

Per il 2025 l'importo è di 40 euro per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa, fino a un massimo di 480 euro annui. Per il 2026 la Legge di Bilancio ha elevato l'importo a 60 euro mensili, per un massimo di 720 euro annui, con un incremento del 50 per cento rispetto all'anno precedente.

Il contributo si calcola sui mesi in cui coesistono il rapporto di lavoro e i requisiti familiari e di reddito. Una madre che matura i requisiti a marzo e lavora fino a dicembre riceve il bonus per dieci mensilità. Le somme non concorrono a formare reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rilevano ai fini dell'ISEE, quindi si tratta di un importo netto che non incide su altre prestazioni collegate alla situazione economica.

dove si vede in busta paga.

Il bonus mamme non compare come voce mensile del cedolino. Non è una riduzione dei contributi e non è una somma anticipata dal datore di lavoro: è una prestazione erogata dall'INPS in unica soluzione al termine dell'anno di riferimento, accreditata sull'IBAN indicato in domanda.

Questo lo distingue dall'esonero contributivo, che invece produce un effetto visibile in busta paga sotto forma di minori trattenute previdenziali a carico della lavoratrice. Chi vuole capire quale delle due voci sta ricevendo può confrontare la sezione delle trattenute del cedolino con la guida su come leggere la busta paga.

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come presentare la domanda.

Il bonus non viene riconosciuto d'ufficio. Serve una domanda esplicita all'INPS, da presentare entro i termini fissati per ciascuna annualità dalla circolare o dal messaggio dell'Istituto.

canali disponibili e documenti necessari.

La domanda si presenta esclusivamente in via telematica attraverso tre canali: il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS e utilizzando il servizio dedicato al bonus mamme, il Contact Center multicanale ai numeri 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile, oppure un patronato o un intermediario abilitato.

Servono i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i figli (in caso di mancata indicazione del codice fiscale le lavoratrici devono allegare apposita documentazione comprovante la filiazione e l’esistenza in vita dei figli dichiarati nella domanda), i dati del rapporto di lavoro o dell'attività autonoma e l'IBAN su cui ricevere l'accredito. È la stessa logica procedurale della domanda per il congedo parentale, con la differenza che qui non è coinvolto il datore di lavoro.

tempistiche e cosa fare in caso di ritardo.

Per l'annualità 2025 il termine ordinario era fissato in 40 giorni dalla pubblicazione della circolare 139 del 28 ottobre 2025, quindi al 9 dicembre 2025, con proroga al 31 gennaio 2026 per chi ha maturato i requisiti tra il 9 e il 31 dicembre 2025. Con il messaggio 15 gennaio 2026, n. 147, l'INPS ha inoltre consentito la presentazione di una domanda integrativa per i mesi non inclusi nella richiesta iniziale, sempre entro il 31 gennaio 2026.

Per l'annualità 2026 la finestra di domanda segue la stessa logica: si apre nella parte finale dell'anno e il pagamento avviene in unica soluzione dopo la chiusura dell'anno di riferimento. Conviene quindi tenere monitorato il servizio dedicato sul portale INPS nei mesi di novembre e dicembre.

Se la domanda viene respinta è possibile chiedere il riesame. Con il messaggio 2 aprile 2026, n. 1187, l'Istituto ha aperto una piattaforma dedicata proprio a questa finalità. In caso di ritardo nel pagamento il primo controllo riguarda i dati di pagamento inseriti nel fascicolo previdenziale, perché un IBAN non aggiornato è tra le cause più frequenti di sospensione della liquidazione.

compatibilità con le altre misure per la genitorialità.

Il bonus mamme convive con gli altri strumenti di sostegno alla genitorialità, ma non con tutti. La distinzione da tenere presente è tra misure che sostengono il reddito e misure che agiscono sui contributi.

congedo parentale, congedo di paternità e assegno unico.

Il bonus mamme è cumulabile con il congedo parentale, che è un diritto di astensione dal lavoro indennizzato dall'INPS, e con il congedo di paternità, che spetta al padre lavoratore dipendente. Le due tipologie di strumento rispondono a esigenze diverse e non si escludono.

È cumulabile anche con l'assegno unico e universale per i figli a carico, che è una prestazione familiare autonoma erogata dall'INPS su base ISEE. Poiché il bonus mamme non rileva ai fini ISEE, riceverlo non riduce l'importo dell'assegno unico spettante al nucleo.

Accanto ai sostegni economici esistono strumenti organizzativi che incidono sulla conciliazione tra lavoro e famiglia, dal lavoro da remoto ai permessi riconosciuti a chi assiste un familiare non autosufficiente, di cui parliamo nell'approfondimento sul caregiver familiare. Sono leve diverse dal bonus e cumulabili con esso, perché non incidono sul reddito da lavoro rilevante ai fini della soglia dei 40.000 euro.

cosa si può cumulare e cosa no.

L'incompatibilità principale riguarda l'esonero contributivo riservato alle madri con almeno tre figli assunte a tempo indeterminato. Le due misure sono alternative: chi beneficia dell'esonero non accede al bonus da 60 euro mensili per i mesi coperti dallo sgravio, e viceversa.

Per orientarsi conviene ragionare per mese. In ciascun mese la lavoratrice può beneficiare di una sola delle due misure, e la verifica va fatta sulla base del tipo di rapporto in essere in quel mese. In presenza di situazioni miste, ad esempio una trasformazione del contratto in corso d'anno, è utile un confronto con il consulente del lavoro o con un patronato prima di presentare la domanda.

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