La Legge n. 68 del 12 marzo 1999 regola l’inserimento delle categorie protette nel mondo del lavoro, imponendo alle aziende pubbliche e private con un certo numero di dipendenti l’obbligo di assunzione delle persone che vi appartengono.
Tra le categorie protette tutelate dalla normativa rientrano le persone con disabilità, ovvero soggetti che si trovano una condizione invalidante di natura fisica, psichica, intellettiva o sensoriale, certificata da una commissione medica competente.
Nello specifico, si tratta di persone:
- invalide con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- con invalidità del lavoro superiore al 33% accertata dall'INAIL;
- non vedenti;
- sordomute;
- con invalidità di guerra, invalidità civile di guerra e invalidità per ragioni di servizio.
Per accedere al collocamento mirato previsto dalla Legge n. 68/99, questi individui devono iscriversi alle liste del collocamento mirato gestite dai Centri per l’impiego (Cpi), soddisfare i requisiti richiesti e disporre dei documenti che certifichino lo stato di invalidità.
La stessa legge stabilisce che lo stato di invalidità possa essere soggetto a revisione periodica. Questo vale più di frequente per gli invalidi civili, ovvero per coloro che si trovano in una condizione invalidante non riconducibile a cause di guerra, lavoro o servizio.
La commissione medica incaricata di redigere il verbale di invalidità, valutando le condizioni cliniche o patologiche del soggetto, stabilisce non solo la percentuale di invalidità, ma anche l’eventuale rivedibilità dello stato invalidante.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007 ha individuato una serie di patologie per le quali è previsto l’esonero dalle visite di revisione, essendo condizioni che non tendono a migliorare nel tempo.
Queste includono:
- insufficienza respiratoria trattata con ossigenoterapia o ventilazione meccanica;
- insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria alla terapia;
- perdita della funzione renale con trattamento dialitico (non trapiantabile);
- perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o inferiori;
- menomazioni osteo-articolari con gravi limitazioni funzionali;
- patologie epatiche con compromissione del sistema nervoso centrale o periferico (non trattabili con farmaci o interventi chirurgici);
- patologie oncologiche con compromissione di organi o apparati;
- patologie neurologiche centrali o periferiche;
- patologie cromosomiche, genetiche o congenite con compromissioni d’organo e/o di apparati che determinano una o più menomazioni riportate in questo elenco;
- patologie mentali con gravi deficit neuropsichici e relazionali;
- deficit totale della visione;
- deficit totale dell’udito.
In tutti gli altri casi, la commissione medica che redige il verbale di prima istanza può stabilire la rivedibilità dello stato invalidante e indicare nel documento la data di revisione. Questi controlli possono essere disposti non solo per l’invalidità ma anche per l'handicap (Legge 104/92 in materia di disabilità).
Solitamente, la rivedibilità si applica se la persona invalida si trova in età evolutiva o nei casi in cui vi sia una diagnosi provvisoria, cioè quando la commissione medica ritiene che l’invalidità riscontrata in sede di accertamento potrebbe subire modifiche nel tempo.
Vediamo come avviene la revisione dell’invalidità civile permanente e cosa succede in caso di diminuzione o perdita della percentuale di invalidità a seguito dei controlli effettuati dalla commissione medica.
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revisione dell'invalidità civile permanente.
Dal 2022, la revisione delle prestazioni assistenziali avviene secondo nuove modalità operative, come comunicato dall’INPS con il Messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022, al fine di rendere il procedimento più celere ed efficiente.
L’Istituto ha chiarito qual è la procedura da seguire nei casi in cui la data di revisione sia espressamente indicata nel verbale di invalidità:
- quattro mesi prima della data stabilita per la revisione, il cittadino riceve una lettera, inviata tramite posta prioritaria, contenente l’invito a caricare la documentazione sanitaria relativa allo stato di invalidità tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”;
- se la documentazione fornita viene considerata idonea, la revisione si conclude con una valutazione sugli atti. La documentazione deve essere trasmessa entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera;
- se l’INPS non può procedere alla valutazione sugli atti o se il cittadino non invia la documentazione richiesta entro i termini previsti, l’interessato viene convocato per una visita diretta. La data effettiva della visita potrebbe non coincidere con quella originariamente indicata nel verbale;
- se l’interessato non può presentarsi alla visita, deve inviare all’INPS competente una richiesta documentata di giustificazione. Se la giustificazione è accolta, il cittadino viene riconvocato;
- tutte le comunicazioni relative alla richiesta di documentazione sanitaria e alla convocazione per la visita di revisione indicano chiaramente che l’assenza ingiustificata comporta la sospensione temporanea delle prestazioni, dei benefici e delle agevolazioni legate allo stato di invalidità. Trascorsi 90 giorni dalla sospensione senza che vengano fornite giustificazioni, lo stato di invalidità viene revocato definitivamente.
La commissione medica, basandosi sulla valutazione della documentazione sanitaria o sulle evidenze emerse durante la visita in presenza, in caso di variazione delle condizioni di salute del soggetto, può decidere di confermare o aumentare la percentuale di invalidità oppure, al contrario, di ridurla o revocarla.
Se, durante la visita di revisione, viene accertata una diminuzione della percentuale di invalidità, il soggetto può perdere il diritto alle agevolazioni a cui ha avuto accesso fino a quel momento in ragione della sua condizione. Nel caso in cui lo stato di invalidità venga completamente revocato, la perdita di tali benefici diventa definitiva.
Ma cosa succede se a chi subisce una diminuzione o perdita della percentuale di invalidità si applicano le disposizioni sull'assunzione delle categorie protette previste dalla Legge n. 68/99? La normativa non prevede una soluzione univoca. Vi sono piuttosto alcune interpretazioni secondo cui, ad esempio, a contare è solo la percentuale di invalidità posseduta al momento dell'inserimento lavorativo, per cui la persona precedentemente ritenuta idonea a godere di questo diritto non può vederselo revocato e perdere di conseguenza il lavoro.
Secondo altre letture, se la percentuale di invalidità diminuisce e oltrepassa la soglia inferiore minima oltre cui non è riconosciuta come tale, di fatto il lavoratore non potrebbe più essere considerato disabile. E in questo caso si porrebbe il problema, da parte del datore di lavoro, di assumere un'altra persona affetta da disabilità per assicurare la copertura d'obbligo.
In ogni caso, stando all'art. 1, comma 257, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, il soggetto assunto secondo gli obblighi di legge è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'assunzione.
Tuttavia, è importante ricordare anche che l'attuazione della Legge 68/99 è in parte regolata da normative regionali, dunque è necessario verificare ciò che queste prevedono per conoscere tutte le conseguenze derivanti dalla diminuzione della percentuale di validità.
Scopri di più sui diritti delle categorie protette sul posto di lavoro.
ricorso giurisdizionale.
Se la commissione medica dell’INPS, in sede di revisione, stabilisce la diminuzione o perdita della percentuale di invalidità civile, il cittadino ha il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dall’emissione del verbale.
A partire dal 1° gennaio 2012, per favorire la risoluzione conciliativa, il soggetto che intende presentare ricorso deve sottoporsi a un accertamento tecnico preventivo finalizzato a verificare le sue condizioni di salute.
Il cittadino che desidera contestare il verbale della commissione medica deve presentare la richiesta di accertamento tecnico preventivo presso la Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale territorialmente competente.
L’accertamento viene affidato a un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), affiancato da un medico legale dell’INPS. Al termine dello stesso, il giudice stabilisce un termine massimo entro il quale le parti possono comunicare se accettano o contestano le conclusioni del Consulente.
Se non ci sono contestazioni, il giudice emette un decreto di omologa dell’accertamento, che diventa definitivo e non può essere né impugnato né modificato. In caso contrario, si apre il giudizio e viene depositato il ricorso introduttivo.
ricorso amministrativo.
Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro i provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici connessi allo stato di invalidità civile, quando tali decisioni attengono a requisiti non sanitari, come il reddito, la cittadinanza, la residenza o il permesso di soggiorno.
Dal 21 febbraio 2011, i ricorsi amministrativi devono essere presentati in modalità telematica. Il cittadino, se in possesso dello SPID, può utilizzare l’apposita funzione “Ricorsi Online” disponibile sul sito dell’Istituto. In alternativa, può presentare il ricorso tramite Enti di patronato o altri soggetti autorizzati all’intermediazione con l’INPS.
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