L’aspettativa non retribuita è un periodo di tempo, più o meno lungo, durante il quale i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, possono assentarsi dal lavoro senza percepire la retribuzione ma conservando il posto di lavoro.

La normativa che regola questo istituto è contenuta nella Legge n. 53 dell’8 marzo 2000, nel Decreto Ministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 e nella Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori). Molte delle condizioni e delle modalità applicative sono però disciplinate dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Vediamo in quali circostanze è possibile richiedere l’aspettativa non retribuita, quale procedura seguire per presentare la domanda, i motivi per cui potrebbe essere rifiutata e cosa succede ai contributi previdenziali durante questi periodi di assenza dal lavoro.

ragazzo in aspettativa
ragazzo in aspettativa

chi ha diritto all’aspettativa non retribuita.

L’aspettativa non retribuita è un diritto riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, a condizione che abbiano in essere un contratto a tempo indeterminato.

In alcuni casi, questo tipo di assenza dal lavoro è prevista dalla legge. In altri, invece, dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In altri ancora, da accordi privati tra datore di lavoro e lavoratore. Ne deriva che i motivi per richiederla possono essere molteplici.

Di norma, l’aspettativa non retribuita può essere richiesta in particolari circostanze, generalmente legate a motivi personali, quali:

  • gravi motivi familiari;
  • motivi di studio o formazione professionale;
  • cariche pubbliche;
  • tossicodipendenza.

aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari.

La possibilità di richiedere l’aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari è disciplinata dalla Legge n. 53 dell’8 marzo 2000 e dal Decreto Ministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, che riconoscono espressamente questo diritto ai lavoratori dipendenti.

I gravi motivi familiari, che devono essere opportunamente documentati, possono riguardare direttamente il lavoratore oppure:

  • un membro del suo nucleo familiare anagrafico;
  • altri parenti o familiari, anche non conviventi, come coniuge, figli (naturali, adottivi, legittimi o legittimati), genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle (germani o unilaterali);
  • portatori di handicap, purché parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Il lavoratore ha la possibilità di usufruire di questo tipo di aspettativa sia in modo continuativo che frazionato, ma sempre per una durata complessiva che non può superare i 2 anni nell’intero arco della vita lavorativa. Ai fini del calcolo, nel periodo complessivo rientrano anche i giorni festivi e quelli non lavorativi.

È importante chiarire che i gravi motivi familiari esulano da altre situazioni per le quali la legge prevede specifiche tutele. Ad esempio, in caso di malattia del figlio, non è possibile richiedere l’aspettativa non retribuita perché i genitori possono ricorrere a permessi e congedi dedicati, presentando il certificato medico del bambino insieme a tutti gli altri documenti che gli vengono richiesti.

aspettativa non retribuita per motivi di studio o formazione professionale.

I lavoratori che hanno maturato almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda possono richiedere l’aspettativa non retribuita per motivi di studio o formazione professionale. 

Questo diritto può essere esercitato per finalità come:

  • completamento della scuola dell’obbligo;
  • conseguimento di un diploma di scuola superiore;
  • conseguimento di un titolo accademico;
  • partecipazione a corsi di formazione non finanziati dal datore di lavoro.

La legge stabilisce che la durata massima dell’aspettativa non retribuita, in questo caso, è di 11 mesi, che possono essere fruiti sia in modo continuativo che frazionato.

Per quanto riguarda la partecipazione a dottorati di ricerca, l’aspettativa non retribuita è un diritto riservato ai lavoratori del settore pubblico. In particolare, l’articolo 7 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 prevede che professori e ricercatori con contratto a tempo indeterminato possano richiederla per svolgere attività presso enti pubblici o privati, italiani o esteri, per una durata complessiva non superiore a 5 anni, anche consecutivi.

I dipendenti del settore privato, invece, non possono beneficiare dell’aspettativa non retribuita per frequentare un dottorato di ricerca. Tuttavia, possono richiedere permessi studio non retribuiti per conciliare il proprio percorso formativo con le esigenze lavorative.

aspettativa non retribuita per cariche pubbliche.

I lavoratori che vengono eletti a cariche pubbliche in consigli o amministrazioni locali o che assumono incarichi come membri degli organi esecutivi di tali amministrazioni hanno diritto a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato.

Inoltre, i dipendenti che ricoprono cariche in amministrazioni locali possono avvalersi di permessi non retribuiti fino a un massimo di 24 ore mensili. Questi permessi sono concessi per assentarsi dal servizio per il tempo necessario allo svolgimento di attività strettamente legate al mandato.

aspettativa non retribuita per tossicodipendenza.

I lavoratori con problemi di tossicodipendenza certificati dal SERT (Servizio per le Tossicodipendenze) hanno il diritto di richiedere periodi di aspettativa non retribuita per una durata massima di 3 anni complessivi, al fine di partecipare a programmi di riabilitazione organizzati dall’ASL territoriale.

Questo diritto si estende anche ai dipendenti che devono prendersi cura di un familiare tossicodipendente. In questi casi, è necessario che il SERT certifichi l’effettiva necessità della presenza di un familiare per il percorso di recupero.

come richiedere l'aspettativa non retribuita.

Il lavoratore deve presentare una richiesta formale al proprio datore di lavoro, preferibilmente redatta in forma scritta. Può essere consegnata direttamente al responsabile delle risorse umane, inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC).

Nella domanda, è necessario specificare chiaramente i motivi che giustificano l’assenza, oltre alla durata prevista del periodo di aspettativa, che deve rispettare i limiti stabiliti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il documento deve includere anche nome, posizione lavorativa, data e firma.

È altresì indispensabile allegare documenti e certificazioni che attestino l’esigenza di assentarsi dal lavoro per un determinato periodo di tempo. Una volta ricevuta la domanda, il datore di lavoro è tenuto a fornire una risposta, ma i tempi possono variare in base al tipo di aspettativa richiesta. Ad esempio, per l’aspettativa legata a gravi motivi familiari, la risposta deve pervenire al lavoratore entro 10 giorni.

aspettativa non retribuita negata.

Il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta di aspettativa non retribuita da parte del lavoratore, può decidere di:

  • approvarla integralmente;
  • approvarla parzialmente;
  • rinviare la concessione dell’aspettativa non retribuita a un altro periodo;
  • negarla.

Qualora la domanda venga respinta o accolta solo parzialmente, il datore di lavoro è obbligato a fornire una spiegazione dettagliata delle ragioni che hanno portato a questa decisione. 

Di solito, il rifiuto è motivato da esigenze organizzative o produttive che rendono impossibile sostituire il dipendente durante il periodo di assenza. Un altro motivo può essere la ritenuta inadeguatezza o illegittimità delle motivazioni presentate dal lavoratore a sostegno della richiesta.

le ripercussioni sui contributi.

A differenza di ciò che accade in caso di aspettativa retribuita dal lavoro, il lavoratore in aspettativa non retribuita non percepisce alcun compenso e, di conseguenza, il datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali.

Questo significa che il periodo di assenza dal lavoro non è utile né ai fini pensionistici né per il calcolo dell’anzianità contributiva.

Esistono comunque delle eccezioni. Ad esempio, nell’ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato. i periodi di aspettativa non retribuita concessi per gravi motivi familiari possono essere riscattati ai fini pensionistici. Il lavoratore deve presentare apposita domanda all’INPS e fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare i motivi della richiesta.

Se l’aspettativa è motivata da esigenze di studio o formazione professionale, il lavoratore ha la facoltà di provvedere autonomamente al versamento dei contributi. Nei casi di aspettativa non retribuita concessa per l’esercizio di cariche pubbliche, invece, è possibile richiedere il riconoscimento dei contributi figurativi.

Sapere come funziona l’aspettativa non retribuita è importante sia per i dipendenti, che possono servirsene per affrontare particolari situazioni personali senza perdere il posto di lavoro, sia per i datori di lavoro, che sono chiamati a gestire ogni richiesta nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.

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