È obbligatorio per i datori di lavoro e i loro intermediari comunicare all’INAIL casi di infortunio sul lavoro, anche per un solo giorno di assenza, escluso quello dell’evento. A renderlo pubblico è stata una circolare dell’istituto nazionale che si occupa proprio di assicurazione e infortuni sul lavoro, a seguito dell’approvazione del dl 244/2016 art.3, co. 3-bis, poi modificato dalla Legge 19/2017.

lavoratore parla di infortuni sul lavoro con il suo datore
lavoratore parla di infortuni sul lavoro con il suo datore

La circolare INAIL n.42 ha infatti chiarito che entro 48 ore dalla ricezione dei dati del certificato medico sarà obbligatorio – ai fini statistici e informativi – utilizzare il servizio online “comunicazione di infortunio”, pena una sanzione amministrativa. Se la prognosi del lavoratore è invece superiore a tre giorni, resta sempre l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio. In questo caso si ha comunque l’obbligo di inviare la comunicazione telematica entro 48 dalla ricezione del certificato medico e accedere al portale online tramite codice fiscale e PIN personale dell’azienda. La nuova disposizione sulla comunicazione obbligatoria anche per un solo giorno di assenza interessa tutti i datori di lavoro privati assicurati anche presso altri enti o con polizze private e, come già detto, eventuali loro intermediari.

La nuova comunicazione di infortunio dovrà quindi essere inviata automaticamente - a differenza della denuncia - per via telematica anche al Sinp (il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) per certificare gli infortuni dei lavoratori subordinati, autonomi o equiparabili. Sarà possibile utilizzare la Pec solo in caso di comprovati problemi tecnici che impediscano l’inserimento online di tutte le informazioni richieste. Per farlo basterà scaricare dal portale INAIL il modello specifico e inviare la comunicazione via posta certificata, allegando un’immagine della schermata di errore del sistema, all’indirizzo Pec della Direzione dell’Istituto competente territoriale. 

Il mancato adempimento della comunicazione all’INAIL per l’assenza da lavoro di un solo giorno, escluso quello dell’evento, comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 548 fino a 1.972,80 euro. Nel caso, invece, di infortuni superiori a tre giorni la sanzione potrà crescere fino a 4.932 euro, come previsto dall’art. 18, co. 1, lett. R e d.lgs. 81/2008 e s.m.

Per richiedere informazioni generali e ricevere assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali per accedere al portale online dell’INAIL è possibile chiamare il Contact Center dell’Istituto ai numeri gratuiti da fisso 803161 e 06.164164 o usufruire del servizio “Inail Risponde” nella sezione “Contatti” del sito. 

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