Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la Legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 100-108 e 113-114) prevede un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori che non abbiano compiuto il 30esimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, tale esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il 35esimo anno di età.
Il beneficio interessa le assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Restano esclusi dal beneficio, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’incentivo si applica per un periodo massimo di 36 mesi e consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi INAIL e dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Esso è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (anche del settore agricolo), mentre non si applica nei confronti della pubblica amministrazione.
Incentivo all’occupazione giovanile: natura dell’esonero e beneficiari
Come specificato dalla circolare INPS n. 40/2018, si tratta di un intervento non solo strutturale ma anche generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
La circolare chiarisce, inoltre, che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della Legge di Bilancio 2018.
Incentivo all’occupazione giovanile: per quali tipi di rapporti di lavoro
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine) fermo il rispetto del requisito anagrafico del lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato, compresi i casi di lavoro part-time.
Non rientrano, invece, fra le tipologie incentivate le assunzioni con contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente o a chiamata.
Altre ipotesi
L’esonero contributivo spetta anche per le seguenti ipotesi:
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione è resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato;
- mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato avvenuto successivamente al 31 dicembre 2017, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il 30esimo anno di età.
L’esonero contributivo è pari al 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile e il requisito anagrafico, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, dei seguenti soggetti:
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% del monte ore previsto;
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. In quest’ultimo caso, l’assunzione a tempo indeterminato deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.
Durata dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani
La durata dell’esonero contributivo è di massimo 36 mesi e decorre dalla data di assunzione del lavoratore.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione spetta per 12 mesi, che decorrono dal mese successivo rispetto all’ulteriore periodo agevolato di un anno previsto dall’articolo 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015.
Cumulabilità degli incentivi per l’occupazione
L’esonero contributivo per incentivare l’occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 è cumulabile con gli incentivi ANPAL “Occupazione Mezzogiorno” e “Occupazione NEET”, in riferimento ai quali è prevista la cumulabilità per la parte residua con l’incentivo strutturale della Legge di Bilancio 2018 e fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.