La DIS-COLL è un ammortizzatore sociale pensato per quei lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che, normalmente, non potrebbero accedere alla indennità di disoccupazione.
Introdotta dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22 la DISC-COLL inizialmente prevedeva, per determinate categorie di lavoratori parasubordinati, di accedere a una prestazione di disoccupazione mensile qualora si fosse verificata la perdita del lavoro nel corso dell’anno solare 2015.
Con la Legge di Stabilità 2016, tuttavia, la DIS-COLL è stata estesa anche a lavoratori afferenti alle stesse categorie che hanno perso (o perderanno) il lavoro dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016.
Di seguito, in dettagli, chi ne può beneficiare, come presentare la domanda, e altre informazioni specifiche riguardanti la prestazione.
Beneficiari e requisiti di accesso alla DIS-COLL
Per poter beneficiare di questo particolare strumento di ammortizzazione sociale è necessario che un lavoratore con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa abbia perso il lavoro involontariamente, che sia iscritto alla gestione separata dell’INPS e non sia titolare di partita iva.
In quest’ultimo caso, se la partita iva risultasse silente, è necessario chiuderla per poter fare richiesta e ottenere la DIS-COLL. La prestazione si intende estesa anche ai lavoratori nella Pubblica Amministrazione.
È utile precisare che i destinatari di questa particolare misura non devono svolgere nessun’altra attività lavorativa. In altre parole, non vi può essere sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione continuata e continuativa e un’ulteriore occupazione per fare richiesta della DIS-COLL. Tra i soggetti esclusi, inoltre, rientrano:
- sindaci
- revisori di società
- amministratori
- associazioni con o senza personalità giuridica
- assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.
Per quanto riguarda i requisiti, nella Legge di Stabilità del 2016 è stato stabilito che hanno diritto alla DIS-COLL le categorie di lavoratori indicate in precedenza che al momento della domanda siano in stato di disoccupazione e abbiano all’attivo almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno precedente al termine del contratto.
Inoltre è necessario che gli aspiranti alla DIS-COLL siano iscritti a un centro per l’impiego e abbiano sottoscritto la DID (dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro).
Importi, durata e modalità di domanda per la DIS-COLL
L’importo dell’assegno si calcola in base alla retribuzione. In particolare:
- assegno pari al 75% della retribuzione fino a 1.195 euro al mese;
- assegno pari al 25% per le retribuzioni superiori fino a un massimo di 1.300 euro lordi al mese;
- a cominciare dal quarto mese di DIS-COLL l’importo sarà ridotto di una cifra pari al 3% mensile.
La durata della misura si intende per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti dai contributi nei 12 mesi precedenti allo stato di disoccupazione. Non è consentito, in ogni caso, superare i 6 mesi. È importante sottolineare anche che per il 2016 non rientreranno nel computo dei mesi di contributi quelli già conteggiati per l’erogazione della DIS-COLL nel 2015.
Infine, per quanto riguarda la presentazione della domanda, questa dovrà avvenire solo per via telematica entro i 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.