Il licenziamento a seguito del rifiuto di trasferimento da parte di una dipendente appena rientrata dalla maternità è illegittimo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 6 febbraio 2017, n. 3052, avvalorando quanto già espresso in precedenza anche dai giudici della Corte d’Appello.

Trasferimento di una lavoratrice in ragione di maternità

L’assenza per maternità è un diritto della donna stabilito dalla legge e il datore di lavoro non può in nessun modo cercare di estrometterla dalle sue mansioni disponendone il trasferimento. Il diniego da parte della lavoratrice di trasferirsi presso una sede lontana rispetto al luogo in cui lavorava prima del periodo di maternità non può quindi rappresentare una motivazione valida per avviare una pratica di licenziamento per giusta causa.

La legge italiana, in materia di contratti lavorativi, tutela infatti le dipendenti madri - o in stato di gravidanza - e il licenziamento è vietato dal momento di inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Allo stesso modo sono tutelati anche i padri lavoratori che usufruiscono del congedo di paternità, sempre fino al compimento di un anno di età del figlio.

Trasferimento del dipendente con familiari disabili

La Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata anche sul divieto di trasferire il lavoratore che assiste un familiare disabile, come già previsto dall’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992. Un dipendente che presta assistenza ad un parente portatore di handicap, a prescindere dall’accertamento della gravità della disabilità, ha quindi diritto per legge a non essere trasferito dal datore di lavoro lontano dal luogo in cui presta cure al parente.

Con la pronuncia n. 25379 del 12 dicembre 2016 gli Ermellini hanno così giudicato illegittima la manovra di trasferimento presso altra sede anche per coloro che non godono dei diritti garantiti dalla legge n. 104/1992, riferimento legislativo per “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Si evince chiaramente dalla pronuncia che anche chi non avesse ancora ottenuto il riconoscimento dei diritti previsti dalla suddetta legge può presentare al datore di lavoro un certificato dello stato di famiglia in cui sia presente il familiare disabile e rifiutare così il trasferimento senza per questo venire licenziato dall’azienda.

Le concrete esigenze del lavoratore - e del parente portatore di handicap - vengono in questo modo messe davanti alle esigenze produttive dell’azienda sottese al trasferimento. Il lavoratore genitore o familiare di un portatore di handicap gode quindi del pieno diritto a non essere trasferito senza il suo consenso presso un’altra sede.

La presenza o meno della documentazione attestante l’effettivo stato di disabilità non potrà, infine, essere presa in considerazione per avviare il licenziamento del dipendente, ma si dovrà invece “procedere ad una valutazione della serietà e della rilevanza - sotto lo specifico profilo della necessità di assistenza - dell’handicap”.

tutti gli approfondimenti.

Blog & News

offerte di lavoro.

scopri le offerte

approfondimenti HR.

scopri di più