Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) degli addettiall’industria metalmeccanicaprivatae all’installazione di impianti è sicuramente uno dei contratti più diffusi in Italia e per questo è importante approfondire i diritti e gli obblighi dei lavoratori di questo settore in materia di malattia e permessi. Il trattamento riconosciuto per i casi di malattia ed infortunio non sul lavoro è disciplinato all’interno del Titolo VI del CCNL, e precisamente all’interno dell’art.2 del CCNL. Con riferimento agli obblighi posti in capo al lavoratore al ricorrere di tali ipotesi si legge che in caso di malattia lo stesso è tenuto ad avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza” e ad “inviare alla medesima entro due giorni dall’inizio dell’assenza” il relativo certificato medico.

Al riguardo ricordiamo che, come previsto per la generalità dei lavoratori, il certificato sarà inviato per via telematica direttamente dal medico. La stessa modalità è inoltre prevista anche in caso di eventuali continuazioni di malattia. Il lavoratore assente per malattia è inoltre tenuto, sin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l’accertamento del suo stato di salute.

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Se il domicilio o la dimora dovessero cambiare temporaneamente durante questo periodo, il lavoratore è tenuto analogamente a darne adeguata e tempestiva informazione all’azienda. Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo cosiddetto di “comporto”. In base a quanto stabilito dal Ccnl in oggetto il “comporto breve” spetta a chi ha maturato fino a 3 anni di anzianità di servizio e dà diritto a 183 giorni di calendario, 274 dai 3 ai 6 anni di servizio e 365 di calendario per chi invece ha alle spalle più di 6 anni di anzianità.

Il periodo di “comporto prolungato” ricorre invece in caso di malattia continuativa con assenza ininterrotta, o interrotta da un’unica ripresa del lavoro, per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario, 2 malattie comportanti un’assenza continuativa ciascuna pari o superiori a 91 giorni di calendario o, infine, nel caso in cui il lavoratore, alla scadenza del periodo di comporto breve, abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.I giorni di calendario previsti per il “comporto prolungato” sono calcolati sempre in rapporto all’anzianità di servizio maturata. Fino a 3 anni di servizio si ha diritto quindi alla conservazione del posto per 274 giorni di calendario, 441 tra i 3 ed i 6 anni di anzianità e 548 giorni di calendario oltre i 6 anni di servizio maturati.

Al termine del comporto, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto, salvo richiesta scritta del lavoratore di poter usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita continuativa per un massimo di 24 mesi, non frazionabile. In caso di assenza per patologie gravi che prevedono terapie salvavita, il lavoratore potrà invece usufruire del periodo di aspettativa anche in maniera frazionata al fine di essere sottoposto ai singoli eventi terapeutici necessari. Infine, anche in questo caso, laddove al termine del periodo di aspettativa non vi sia la ripresa del lavoro, l’azienda potrà valutare se risolvere il rapporto.

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