Che succede se un lavoratore si ammala durante un soggiorno all’estero? A illustrare le varie casistiche e chiarire cosa succede in caso di malattia all’estero è stato lo stesso l’INPS, pubblicando online una guida completa che spiega come ci si deve comportare. Per quanto riguarda la retribuzione, il lavoratore italiano iscritto all’INPS che si trova all’estero in malattia, potrà infatti continuare a percepire l’indennità economica come se si trovasse in malattia in Italia. Per mantenere il diritto alla tutela previdenziale, il lavoratore dovrà comunque inviare tutta la documentazione necessaria che attesta la sua condizione. La certificazione medica dovrà quindi contenere l’intestazione, i dati anagrafici del lavoratore, la prognosi, la diagnosi d’incapacità al lavoro, l’indirizzo di reperibilità e la data di redazione, insieme al timbro e alla firma del medico curante di riferimento. 

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Anche all’estero sarà richiesto il rispetto degli orari di reperibilità per le visite fiscali come previsto dalla legge italiana. Gli orari in cui il lavoratore dovrà farsi trovare in casa per consentire gli accertamenti da parte del medico sono:

  • Nel settore pubblico la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 19;
  • Nel settore privato la mattina dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Oltre a queste norme di base, l’Istituto ha inoltre chiarito che esistono tre tipologie differenti di eventi che possono verificarsi all’estero:

  1. Malattia in un Paese estero che fa parte dell’Unione Europea: trovandosi all’interno dell’UE, valgono il Regolamento comunitario n. 833 del 2004 e il Regolamento di applicazione n.987 del 2009 che prevedono l’applicazione in tutti gli Stati membri della legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, in questo caso l’INPS. La procedura da seguire è la seguente: il primo giorno della malattia ci si dovrà recare da un medico del Paese UE per richiedere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa. Entro due giorni si dovrà allora inviare il certificato all’INPS competente, in base al luogo di residenza del lavoratore. Durante lo stesso intervallo di tempo si ha l’obbligo di inviare al proprio datore di lavoro l’attestato di malattia senza i dati relativi alla diagnosi.
  2. Se il lavoratore viene colpito da un evento di malattia in un Paese extra europeo che ha stipulato con l’Italia accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, occorre farsi rilasciare la certificazione di malattia che attesta l’effettivo stato di incapacità lavorativa.
  3. Se la malattia insorge in un Paese extra UE con il quale l’Italia non ha in essere accordi o convenzioni di sicurezza sociale, l’indennità di malattia da parte dell’INPS potrà essere corrisposta solo dopo la presentazione all’Istituto della certificazione originale. Tutta la documentazione dovrà inoltre essere legalizzata - anche e mezzo timbro - dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero.

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