Mercoledì 31 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2026. La nuova programmazione economica per il triennio 2026-2028 mette sul piatto risorse per circa 22 miliardi di euro, delineando una manovra che punta tutto sulla stabilità.
Il tratto distintivo della legge di bilancio 2026 è l'equilibrio: il Governo ha scelto di non aumentare il disavanzo, proseguendo con decisione sulla strada del risanamento dei conti pubblici e della sostenibilità finanziaria.
Vediamo insieme le principali misure della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, concentrandoci sulle novità in materia di lavoro.
i pilastri della legge di bilancio 2026.
- tutela del potere d'acquisto: le misure sono fortemente orientate al sostegno dei redditi più bassi, riducendo le tasse per le famiglie, lavoro dipendente e ceto medio.
- investimenti nella sanità: una parte significativa delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2026 è destinata al potenziamento della sanità pubblica.
- competitività e imprese: la manovra introduce incentivi mirati per il sistema produttivo, favorendo la crescita delle aziende italiane.
legge di bilancio 2026: le principali misure in materia di lavoro.
- misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato
- promozione dell’occupazione delle lavoratrici madri
- priorità part-time e incentivi per la conciliazione famiglia-lavoro
- congedi parentali
- contratto di lavoro a termine in sostituzione di lavoratori in congedo
- integrazione del reddito delle lavoratrici madri
- misure in materia di assegno di inclusione
- adesione alla previdenza complementare
- misure in materia di pensionamento
- misure di flessibilità in uscita - cd ape sociale
- disposizioni in materia di trattenimento in servizio
- ammortizzatori sociali
- premi di produttività
- aliquote e scaglioni IRPEF
- detassazione su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato
- detassazione per i lavoratori dipendenti privati su alcune maggiorazioni e indennità
- modifica alla disciplina fiscale dei buoni pasto in formato elettronico
- trattamento integrativo speciale per i dipendenti del settore turistico
- trattamento fiscale della previdenza complementare
- detrazioni fiscali per oneri e spese
- detassazione per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici
- detassazione dei compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture private accreditate
- disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai trattamenti di fine rapporto e sul relativo fondo INPS
misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato.
Per stimolare l'occupazione stabile, la legge di bilancio 2026 introduce un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nello specifico, valgono le seguenti disposizioni:
- durata dell’esonero: massimo 24 mesi
- periodo di attivazione: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
- requisito: nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato
promozione dell’occupazione delle lavoratrici madri.
La legge di bilancio 2026 introduce un esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne con almeno 3 figli minorenni, prive di impiego da almeno 6 mesi.
Nello specifico, la misura avrà le seguenti caratteristiche:
- durata dell’esonero: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione); 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
- quantità dell’esonero: fino a un massimo di 8.000 euro annui, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e l’esonero non è cumulabile con altri sgravi contributivi o riduzioni delle aliquote. Infine, l’esonero è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.
priorità part-time e incentivi per la conciliazione famiglia-lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene introdotta una misura per favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata. Nello specifico, viene introdotto un esonero contributivo per i datori di lavoro che concedono la trasformazione da full-time a part-time a lavoratori con almeno 3 figli conviventi, senza riduzione del monte ore complessivo aziendale.
Il principale beneficio di questa misura riguarda proprio la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o, in alternativa, nella rimodulazione di un part-time esistente. In caso di rimodulazione, la riduzione dell'orario deve essere di almeno 40 punti percentuali.
In sintesi, i requisiti per accedere a questa misura sono:
- lavoratori o lavoratrici con almeno 3 figli conviventi
- età dei figli: fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo, con un’eccezione: nessun limite di età in caso di figli disabili conviventi.
Per quanto riguarda gli incentivi ai datori di lavoro che consentono la trasformazione in part-time, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, la legge di bilancio 2026 stabilisce:
- esonero contributivo totale: 100% dei contributi previdenziali a carico del datore.
- durata: massimo 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto.
- massimale: fino a un limite di € 3.000 su base annua (riparametrato e applicato mensilmente).
- esclusioni: restano dovuti i premi e i contributi INAIL e l'aliquota di computo per le prestazioni.
Condizioni e limiti di applicazione:
- esclusioni totali: l'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
- incompatibilità: l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Eccezione: è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. 216/2023).
- tetto di spesa: L'applicazione è soggetta a un limite massimo di spesa. L'INPS effettua il monitoraggio e, in caso di raggiungimento del limite, non accoglie ulteriori comunicazioni.
- attuazione: tramite decreto Interministeriale (lavoro, famiglia, economia) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.
congedi parentali.
La legge di bilancio 2026 modifica le disposizioni sui congedi parentali di cui al Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) previsti per i lavoratori dipendenti. Nello specifico:
- viene esteso dai 12 ai 14 anni il limite d'età del figlio entro cui i genitori possono usufruire dei congedi parentali.
- in caso di congedo per malattia del figlio di età superiore a tre anni, vengono innalzati anche i giorni di congedo da 5 a dieci 10 lavorativi all'anno per ciascun genitore.
prolungamento del contratto di lavoro a termine in sostituzione di lavoratori in congedo.
Viene introdotta la possibilità di prolungare i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, stipulati per sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs n.151/2001, per un periodo di affiancamento della persona sostituita, e comunque per una durata non superiore al primo anno di età del bambino.
L’obiettivo di questa misura della legge di bilancio 2026 è favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro.
misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri.
Con la legge di bilancio 2026, vengono introdotti i seguenti benefici a favore delle lavoratrici madri di 2 o più figli:
- importo di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese del rapporto di lavoro o del lavoro autonomo, fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio. I beneficiari sono: lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e lavoratrici madri autonome. Requisiti: 2 figli e reddito fino a 40.000 euro annui.
- importo di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese del rapporto di lavoro o del lavoro autonomo, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo. Possono beneficiarne: lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e lavoratrici madri autonome. Requisiti: almeno 3 figli e reddito fino a 40.000 euro annui.
*Tali importi non rilevano ai fini dell’ISEE e sono fruibili a domanda da parte dell’interessata.
misure in materia di assegno di inclusione - ADI.
La legge di bilancio 2026 conferma il beneficio dell’Assegno di Inclusione anche per 2026. Nello specifico, l’erogazione del beneficio dell’ADI potrà essere rinnovata previa presentazione della domanda senza soluzione di continuità, per ulteriori 24 mesi:
- per i primi 12 mesi, la domanda di rinnovo va presentata l’ultimo mese di fruizione del beneficio purché perdurino i requisiti richiesti dalla normativa.
- al termine della prima proroga di 12 mesi, previa presentazione della domanda, il beneficio può essere rinnovato nuovamente per ulteriori 12 mesi.
- in caso di rinnovo, l'importo della prima mensilità è riconosciuto in misura pari al 50%.
adesione alla previdenza complementare.
Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, viene introdotto un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro, infatti, deve fornire l’informativa al lavoratore su:
- accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare,
- meccanismo di adesione automatica,
- forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica,
- le diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
In assenza di una scelta esplicita del lavoratore, l'adesione scatta verso il fondo previsto dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (se esistono più fondi, prevale il fondo con più iscritti in azienda; restano salvi diversi accordi). In mancanza di accordi collettivi, il TFR confluisce nel fondo nazionale residuo istituito presso l'INPS.
Entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando ad altra forma di previdenza complementare, ovvero di mantenere il TFR in azienda secondo il regime generale di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Per i lavoratori non di prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a comunicare gli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare la scelta in precedenza compiuta in merito alla previdenza complementare. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data.
misure in materia di pensionamento.
Per il 2026, l'età per la pensione di vecchiaia resta fissata a 67 anni con 20 anni di contributi. Gli aumenti legati alla speranza di vita scatteranno dal 2027 e saranno limitati a 1 mese. Dall’incremento sono esclusi:
- lavoratori in professioni "difficoltose e rischiose" con almeno 30 anni di contributi.
- lavoratori addetti a mansioni "faticose e pesanti" con almeno 30 anni di contributi.
Inoltre, la legge di bilancio 2026 prevede uno stop all'adeguamento alla speranza di vita per il pensionamento anticipato in caso di lavori usuranti.
Infine, chi beneficia dell’APE sociale e ne percepisce la relativa indennità la mantiene fino al raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia.
misure di flessibilità in uscita - cd ape sociale.
La speciale indennità prevista a carico dell’ente previdenziale per l’anticipo del trattamento pensionistico (cd ape sociale) è confermata fino al 31 dicembre 2026. Per questa misura, la legge di bilancio 2026 stabilisce che:
- per il nuovo anno il beneficio spetta ai lavoratori che abbiano raggiunto i 63 anni e 5 mesi di età
- per accedere alla misura i lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni, alternative:
- stato di disoccupazione e completamento della fruizione della prestazione naspi
- assistenza da almeno 6 mesi a particolari categorie di soggetti (ad esempio coniuge o parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità)
- riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%
- svolgimento di una professione cd usurante ed anzianità contributiva di almeno 36 anni.
- l’indennità non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo i casi di lavoro occasionale nel limite di 5.000 euro annui lordi
disposizioni in materia di trattenimento in servizio.
Con le nuove disposizioni della legge di bilancio 2026, viene confermato l'incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che, pur avendo i requisiti per la pensione anticipata, scelgono di restare al lavoro: la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore (circa il 9,19%) non viene più versata all'INPS ma finisce direttamente in busta paga.
Per esercitare la facoltà i lavoratori devono maturare, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato in base alla cosiddetta quota 103* o in base all’anzianità contributiva**, a prescindere dall’età anagrafica.
La legge stabilisce le caratteristiche e condizioni per l’esercizio di tale facoltà:
- i lavoratori sono esclusi dal versamento della quota contributiva e del relativo accredito
- le somme corrisposte sono escluse dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale
- la scelta di tale opzione non esclude la possibilità di presentare successivamente domanda di pensione anticipata.
*Quota 103: la possibilità per i lavoratori che abbiano raggiunto 62 anni di età e 41 anni di contributi nell’anno 2023, di accedere al trattamento di “pensione anticipata flessibile”.
**Il requisito di anzianità contributiva è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
ammortizzatori sociali.
La legge di bilancio proroga anche per il 2026 trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga previsti per le aziende che operano nelle aree di crisi industriale complessa. Nello specifico:
- viene introdotto un esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa che utilizzano la CGIS nel 2026, per tutto il periodo di fruizione.
- viene prorogata per il 2026 la CIGS per le imprese che cessano o che abbiano cessato l’attività produttiva per la gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi.
- vengono rifinanziate per il 2026 misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center.
- viene introdotto un trattamento di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.
- viene prorogata per il 2026 la CIGS per cessazione di attività, previo accordo in sede governativa, per un massimo di 6 mesi qualora sussistano prospettive di cessione dell'azienda con riassorbimento occupazionale.
premi di produttività.
Per i premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione erogati negli anni di imposta 2026 e 2027 e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata al reddito delle persone fisiche e per le addizionali regionali e comunali scende drasticamente dal 5% all’1%.
Inoltre, il limite massimo di importo detassabile sale a 5.000 euro lordi (dai precedenti 3.000 euro lordi). Mentre resta fermo come requisito di accesso il conseguimento, nell’anno precedente, di un reddito da lavoro dipendente privato non superiore a 80.000 euro.
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contattacialiquote e scaglioni IRPEF.
A decorrere dal periodo di imposta 2026, la struttura delle aliquote e scaglioni dell’IRPEF è la seguente:
aliquote e scaglioni IRPEF 2026.
Viene, quindi, ridotta dal 35% al 33% la seconda aliquota dell’IRPEF. Mentre, la «no tax area» per i lavoratori dipendenti rimane invariata ed è pari a 8.500 euro.
detassazione su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato.
Gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime fiscale sostitutivo (con conseguente applicazione delle ritenute fiscali ordinarie).
detassazione per i lavoratori dipendenti privati su alcune maggiorazioni e indennità.
Per il periodo di imposta relativo all’anno 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato e con l’esclusione dei lavoratori impiegati nelle attività del settore turistico-alberghiero, la legge di bilancio introduce un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15 %, entro il limite annuo di 1.500 euro, con riferimento:
- alle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno;
- alle maggiorazioni e le indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai contatti collettivi nazionali di lavoro;
- alle indennità di turno e gli emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL di categoria.
Il riconoscimento di tale regime è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente conseguito dal lavoratore richiedente non sia stato superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.
modifica alla disciplina fiscale dei buoni pasto in formato elettronico.
La legge di bilancio 2026 prevede un incrementato da 8,00 a 10,00 euro della soglia non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Resta sempre invariato a 4,00 euro il limite di esenzione per i buoni pasto in formato cartaceo.
trattamento integrativo speciale per i dipendenti del settore turistico.
Nel settore turistico, ricettivo e termale, la legge di bilancio 2026 riconferma, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito. Il trattamento integrativo speciale è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2003, effettuate nei giorni festivi.
L’applicazione è prevista a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.
Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025.
Le somme erogate devono essere indicate nella Certificazione Unica del dipendente.
trattamento fiscale della previdenza complementare.
Con la legge di bilancio 2026, viene elevato da 5.164,57 a 5.300 euro, con decorrenza dal periodo di imposta 2026 il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare.
Conseguentemente viene operato anche un coordinamento con lo speciale regime di deducibilità a favore dei «lavoratori di prima occupazione», ovvero dei lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006.
detrazioni fiscali per oneri e spese.
Per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, la legge di bilancio 2026 stabilisce la diminuzione dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
detassazione per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici.
La legge di bilancio introduce, per il periodo di imposta relativo all'anno 2026, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e con un reddito da lavoro dipendente non sia superiore a 50.000 euro, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 15% (fino al limite di 800 euro), con riferimento al trattamento economico accessorio (comprese le indennità di natura fissa e continuativa). È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta del lavoratore al regime sostitutivo, con conseguente applicazione delle ritenute ordinarie.
Per il personale dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, tale imposta sostitutiva è cumulabile con l’applicazione dei regimi fiscali sostitutivi sui compensi per “prestazioni aggiuntive” e per lavoro straordinario.
detassazione dei compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture private accreditate.
Dall’anno 2026 si estende il regime di imposta sostitutiva del 5% per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale anche agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (RSA e altre strutture residenziali e socioassistenziali).
disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai trattamenti di fine rapporto e sul relativo fondo INPS.
La legge di bilancio 2026 modifica la platea dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti al un Fondo Tesoreria dell’INPS.
Pertanto saranno obbligati a versare al fondo Tesoreria INPS le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare anche i datori di lavoro che raggiungono i 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività, ad esclusione, per gli anni 2026 e 2027, dei datori di lavoro per i quali la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti. Dal 2032 l’obbligo sarà esteso alle aziende da 40 dipendenti.
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