Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il provvedimento segna un momento di svolta per il sistema formativo nazionale: da un lato, razionalizza e armonizza il complesso quadro normativo preesistente; dall’altro, eleva in modo sostanziale la qualità dei percorsi formativi, valorizzando la formazione continua e introducendo metodologie didattiche più moderne.
Scopriamo quali sono le principali novità introdotte dall’ASR 2025.
indice:
cosa prevede il nuovo accordo stato-regioni per la formazione in materia di sicurezza?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce un insieme di misure pensate per rendere il sistema formativo in ambito salute e sicurezza sul lavoro più chiaro, efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di un aggiornamento sostanziale che punta a superare frammentazioni e ambiguità del passato, definendo in modo puntuale contenuti, durata e modalità dei percorsi formativi.
Tra i punti cardine dell’ASR 2025 troviamo:
- unificazione della normativa esistente. Tutti gli Accordi Stato-Regioni precedenti vengono abrogati e accorpati in un unico testo normativo. Questo consente di ridurre la complessità e fornisce a imprese e operatori del settore un quadro di riferimento più lineare e facile da applicare. L’ASR 2025 ingloba le disposizioni contenute negli Accordi del 2011, 2012 e 2016, eliminando sovrapposizioni e incoerenze interpretative;
- definizione chiara di durata e contenuti minimi della formazione. Vengono stabiliti, in modo univoco, la durata e i contenuti essenziali dei percorsi formativi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Questo rende più semplice per enti formatori e aziende strutturare corsi conformi alla normativa e garantisce un livello formativo minimo omogeneo su tutto il territorio;
- percorsi formativi per tutte le figure della prevenzione. L’Accordo delinea in modo preciso modalità, durata e requisiti dei percorsi formativi per ogni figura coinvolta nei processi di prevenzione (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro (per i quali la formazione sulla sicurezza diventa ora obbligatoria), RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza nei cantieri, addetti all’uso di macchinari specifici e operatori che lavorano in spazi confinati o in condizioni potenzialmente contaminate (per i quali, prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, non esistevano requisiti formativi specificamente normati);
- formazione integrata e coerente con il contesto aziendale. L’obiettivo dell’Accordo è promuovere una cultura della sicurezza che non si limiti alla formazione di base, ma che sia parte integrante dell’organizzazione aziendale;
- standard più elevati. Vengono introdotti criteri più stringenti per monitorare e assicurare l’efficacia della formazione. Ciò significa maggiore attenzione alla qualità dei contenuti e ai metodi didattici utilizzati.
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scopri di piùle principali novità in materia di formazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni interviene in modo sostanziale sulle regole che disciplinano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di fornire a ogni lavoratore gli strumenti necessari per operare in modo consapevole e sicuro e, al contempo, tutelare le aziende, riducendo l’esposizione ai rischi e rafforzando la prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro.
soggetti formatori.
Una delle principali novità introdotte dall’ASR 2025 riguarda i soggetti abilitati a erogare corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il testo distingue tre categorie principali:
- soggetti istituzionali, ovvero enti pubblici titolati per legge a svolgere attività formative;
- soggetti accreditati, che devono essere in possesso dell’accreditamento regionale per la formazione. Per poter erogare corsi in materia di salute e sicurezza, è richiesta anche un’esperienza documentata di almeno tre anni nella formazione (fanno eccezione i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti, per i quali è sufficiente il solo accreditamento);
- altri soggetti qualificati, tra cui i Fondi Interprofessionali, se statutariamente abilitati all’erogazione diretta di formazione, gli Organismi Paritetici riconosciuti dalla normativa vigente e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.
organizzazione dei corsi e numero di partecipanti.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni stabilisce che ogni soggetto formatore è tenuto a redigere un progetto formativo, ovvero un documento organico che descrive in modo dettagliato il corso di formazione.
Il progetto formativo deve includere informazioni riguardanti:
- caratteristiche del percorso didattico, come obiettivi formativi e risultati attesi, suddivisione oraria delle singole unità didattiche e contenuti specifici di ciascun modulo;
- modalità di svolgimento del corso, specificando l’impostazione metodologica e le strategie didattiche adottate, i materiali e gli strumenti a supporto dell’attività formativa e le eventuali attività di tutoraggio previste;
- modalità di controllo e valutazione, con riferimento agli strumenti utilizzati per monitorare la qualità della formazione (es. questionari di gradimento) e ai criteri per la verifica dell’apprendimento.
Un’ulteriore novità riguarda il numero massimo di partecipanti per ciascun corso: il limite viene ridotto da 35 a 30. Inoltre, l’Accordo stabilisce che per ogni corso dovrà essere redatto un registro presenze, che potrà essere gestito in formato cartaceo oppure elettronico.
modalità di erogazione dei corsi di formazione.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 disciplina in modo più articolato anche le modalità attraverso cui può essere erogata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- in presenza;
- in videoconferenza sincrona, che consente lo svolgimento della lezione in tempo reale a distanza, mantenendo l’interazione diretta tra docente e partecipanti;
- in modalità e-learning;
- in modalità mista, che combina più modalità tra quelle sopra indicate.
formazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, l’Accordo Stato-Regioni 2025 non introduce modifiche sostanziali rispetto a quanto già previsto dall’Accordo del 21 dicembre 2011.
Continuano a seguire linee già tracciate sia la formazione generale, rivolta a tutti i lavoratori e finalizzata a fornire nozioni base in materia di prevenzione e sicurezza, sia la formazione specifica, calibrata in funzione dei rischi effettivamente presenti nell’ambiente di lavoro e legata alla mansione svolta.
formazione dei preposti.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 introduce importanti novità in merito alla formazione dei preposti, figure chiave nei processi di prevenzione.
L’accesso al corso è consentito solo dopo il completamento della formazione obbligatoria prevista per i lavoratori. La durata minima del percorso formativo è fissata a 12 ore (anziché 8 come previsto dall’Accordo del 2011).
Cambia anche l’aggiornamento periodico, che dovrà avvenire ogni 2 anni (anziché 5), con una durata minima di 6 ore. Inoltre, il nuovo Accordo vieta l’uso dell’e-learning sia per la formazione base sia per l’aggiornamento, ammettendo però la formazione in videoconferenza sincrona.
formazione dei dirigenti.
La durata del corso di formazione per i dirigenti viene ridotta da 16 a 12 ore. Per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, specificamente dedicato alla gestione della sicurezza in ambito cantieristico.
La formazione può essere svolta in modalità e-learning.
formazione del datore di lavoro.
Una delle novità più importanti introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda la formazione obbligatoria per i datori di lavoro.
Il corso ha una durata complessiva di 16 ore, suddivise in due moduli: il primo dedicato agli aspetti giuridico-normativi, il secondo focalizzato sull’organizzazione e sulla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per i datori di lavoro che operano o hanno responsabilità nei cantieri temporanei è previsto un modulo integrativo della durata di 6 ore con contenuti specifici sui rischi di cantiere.
La formazione può essere svolta in modalità e-learning.
formazione del DLSPP (datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione).
Quando il datore di lavoro decide di assumere direttamente il ruolo di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), deve seguire un corso di formazione aggiuntivo rispetto a quello previsto per tutti i datori di lavoro.
Il programma prevede un modulo base di 8 ore, valido per tutti, a prescindere dal settore in cui opera l’impresa, a cui si affiancano moduli integrativi specifici per alcuni ambiti produttivi: 16 ore per i settori Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia, Costruzioni e Chimico–Petrolchimico; 12 ore per il settore della Pesca.
Per la formazione base non è ammesso l’e-learning. I corsi di aggiornamento, che devono avere una durata minima di 8 ore, possono essere erogati anche in modalità e-learning,
formazione degli addetti abilitati all’uso di attrezzature di lavoro specifiche.
Per quanto riguarda i corsi destinati agli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, la formazione teorica non può più essere erogata in modalità sincrona a distanza, come invece era possibile prima dell’entrata in vigore del Nuovo Accordo. Inoltre, non è più consentito svolgere l’aggiornamento del carrello elevatore in videoconferenza sincrona.
Un’altra novità del nuovo Accordo Stato-Regioni riguarda l’ampliamento dell’elenco delle attrezzature che richiedono una formazione teorico-pratica abilitante. Vengono infatti introdotti nuovi corsi specifici per la conduzione di macchine raccogli frutta, caricatori per la movimentazione dei materiali e carriponte.
formazione degli addetti alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 definisce per la prima volta in modo chiaro i criteri per la formazione degli addetti che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, contesti particolarmente critici dal punto di vista della sicurezza.
Il corso ha una durata minima di 12 ore, suddivise in due moduli: uno teorico, di tipo giuridico-tecnico, della durata di 4 ore, e uno pratico di 8 ore. Non sono ammessi né la videoconferenza sincrona né l’e-learning.
È previsto anche un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, da svolgere ogni 5 anni, esclusivamente in presenza.
verifiche finali dell’apprendimento.
Per ottenere l’attestato al termine di un corso di formazione, è obbligatorio che ciascun partecipante abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste. Solo in questo caso è possibile accedere alla verifica finale dell’apprendimento.
Per quanto riguarda i corsi base rivolti a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, l’Accordo stabilisce che la prova finale debba consistere in un test scritto composto da almeno 30 domande a risposta multipla. Ogni quesito deve offrire almeno tre opzioni di risposta e per superare l’esame è necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande. In alternativa al test scritto, può essere prevista una verifica orale attraverso un colloquio individuale.
Il test finale dei corsi di aggiornamento deve contenere almeno 10 domande a risposta multipla. Anche in questo caso, per superare il test è necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% dei quesiti.
Per tutte le altre tipologie di corsi, l’Accordo individua modalità di verifica differenti, che possono comprendere simulazioni, esercitazioni pratiche o valutazioni orali.
In ogni caso, il soggetto formatore è tenuto a redigere e conservare un verbale ufficiale delle verifiche finali, che può essere archiviato sia in formato cartaceo che digitale. Gli attestati rilasciati al termine del percorso, una volta superata la prova, hanno validità su tutto il territorio nazionale.
convenzione ILO 190 e nuovo accordo stato-regioni.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni integra i principi della Convenzione ILO 190, che condanna violenze e molestie sul luogo di lavoro, introducendo nel programma formativo di tutte le figure coinvolte nella sicurezza aziendale un approfondimento specifico su questi e altri temi, come l’inserimento delle persone con disabilità e l’accomodamento ragionevole.
Tuttavia, la prevenzione e la gestione del rischio psicosociale erano già previsti nella valutazione del rischio, che consideravano tematiche come lo stress lavoro-correlato e il burnout. La novità sostanziale del Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 riguarda l’esplicita inclusione del rischio di aggressione, collegato alla Convenzione ILO 190, quale elemento rilevante nella cultura della prevenzione.
come adeguarsi al nuovo accordo stato-regioni 2025.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni è entrato in vigore il 24 maggio 2025. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l'adeguamento alle nuove disposizioni, durante il quale - fino al 24 maggio 2026 - sarà ancora possibile avviare corsi di formazione secondo le modalità previste dagli Accordi precedenti.
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