Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, è una componente della retribuzione riconosciuta ai lavoratori subordinati del settore pubblico e privato, assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Questo importo, che viene maturato dal lavoratore mese per mese e calcolato sulla base della RAL, comprensiva di tredicesima e quattordicesima, può essere conservato come liquidazione presso l’azienda, depositato nel Fondo di Tesoreria dell’INPS (per chi lavora in aziende con almeno 50 dipendenti) oppure destinato a un fondo pensione. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, ai fini della determinazione del calcolo del TFR, devono prendersi in considerazione tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, escludendo quindi le erogazioni con carattere di eccezionalità.
In genere, viene corrisposto alla conclusione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa di cessazione (licenziamento individuale o collettivo, dimissioni volontarie o raggiungimento dell’età pensionabile).
Tuttavia, in alcune circostanze e per particolari necessità, i lavoratori possono fare richiesta di un anticipo sul TFR, una possibilità riservata a chi soddisfa specifici requisiti e accessibile solo in presenza di determinate condizioni.
Scopriamo cos’è l’anticipo TFR, chi ne ha diritto e come richiederlo.
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quando è possibile chiedere l'anticipo del TFR?
L’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto non è accessibile in qualsiasi circostanza. La possibilità di richiederlo è infatti riservata ai lavoratori subordinati del settore privato che soddisfano specifici requisiti e solo in presenza di determinate condizioni.
Anche i lavoratori subordinati del settore pubblico che accedono alla pensione in via anticipata hanno questo diritto, ma devono fare ricorso a un istituto differente per richiedere l’anticipo finanziario: la normativa prevede che venga stipulato un accordo con una banca, con l’applicazione di interessi sull’importo erogato.
Come stabilito dall’art. 2120, comma 6, del codice civile, possono richiedere l’anticipo del TFR i lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro.
Se il lavoratore rispetta questi requisiti di base, può richiedere l’anticipo del TFR, ma solo per esigenze specifiche, quali:
- spese mediche straordinarie per cure e interventi riconosciuti da enti sanitari pubblici (art. 2120 c.c.);
- acquisto della prima casa per sé o per i figli (art. 2120 c.c.);
- congedo parentale (art. 5 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e art. 7, comma 1, della Legge n. 53 dell’8 marzo 2000);
- congedi per la formazione finalizzata alla crescita professionale o per la formazione extralavorativa (art. 7, comma 1, della Legge n. 53 dell’8 marzo 2000).
Come è chiaro, quindi, la richiesta di anticipo sul TFR è ammessa in caso di spese straordinarie, improvvise e non rimandabili. Tuttavia, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) possono prevedere ulteriori circostanze, oltre a quelle stabilite dalla normativa generale, al verificarsi delle quali è possibile richiedere l'anticipo.
Se il TFR viene lasciato in azienda, l’importo richiesto come anticipo non può superare il 70% del totale maturato fino alla data della richiesta. Se, invece, è destinato a un fondo pensione, il lavoratore può richiedere fino al 75% del TFR maturato.
È possibile richiedere l’anticipo del TFR anche quando le motivazioni previste della legge non ricorrono? Possono farlo, per ragioni diverse da quelle definite dalla normativa generale, solo i lavoratori che hanno destinato il TFR a un fondo pensione e che lavorano in aziende con meno di 25 dipendenti. In questo caso, l’importo massimo ottenibile dal lavoratore non può superare il 30% del totale maturato fino a quel momento. Inoltre, la richiesta può essere inoltrata solo dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Di norma, l'anticipo è richiedibile una sola volta durante il rapporto di lavoro.
quanto è tassato l'anticipo del TFR?
L’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto è soggetto alla cosiddetta “tassazione separata”, che si calcola come segue:
- determinare l'importo lordo che il lavoratore riceverà come TFR anticipato;
- dividere l’importo lordo che il lavoratore riceverà a titolo di TFR per il numero di anni lavorati nella stessa azienda e moltiplicare il risultato per 12. Si ottiene così il reddito di riferimento che costituisce la base imponibile per la tassazione;
- applicare l’aliquota IRPEF alla base imponibile per la tassazione. L’aliquota è pari al rapporto tra l’imposta sul reddito annuale e l’ammontare del reddito di riferimento.
Gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria liquidano poi definitivamente l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale della previdenza complementare, se la richiesta di anticipazione riguarda spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Tale percentuale si riduce dello 0,3% per ogni anno di servizio successivo al quindicesimo, se il lavoratore è rimasto nella stessa azienda. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l’aliquota è pari al 23%.
È importante sottolineare che la tassazione applicata al momento in cui viene erogato l’anticipo è temporanea. Alla conclusione del rapporto di lavoro, quando il TFR residuo dovrà essere liquidato, il datore di lavoro provvederà infatti a calcolare la tassazione sull’intero importo del TFR, tenendo conto dell’imposta già versata sull’anticipo.
quando l'azienda può negare l'anticipo TFR?
L’azienda può negare l’anticipo TFR ai lavoratori che ne hanno già beneficiato una volta dall'inizio del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che ne abbiano fatto richiesta per motivi personali o per necessità riconosciute dalla legge.
Questa limitazione serve ad evitare abusi e a garantire che l’anticipo del TFR venga richiesto solo in situazioni di effettivo bisogno. Il datore di lavoro può comunque decidere di concedere un secondo anticipo anche a chi ne ha già usufruito in passato.
Inoltre, come stabilito dall’articolo 2120 del codice civile, l’azienda può respingere la domanda di anticipo TFR qualora il numero di richieste soddisfatte in un anno abbia già raggiunto i limiti imposti dalla legge.
L’anticipo, infatti, può essere erogato solo al 10% dei dipendenti aventi diritto e, in ogni caso, non oltre il 4% dell’organico complessivo dell’impresa. Se l’azienda ha già superato queste soglie annuali, anche un dipendente che possiede tutti i requisiti potrebbe non ottenere l'anticipo TFR.
cosa scrivere per richiedere l'anticipo TFR? la richiesta del TFR anticipato.
Per richiedere l’anticipo del TFR è necessario presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, utilizzando un modulo apposito o redigendo una lettera che includa i dati essenziali per la valutazione della domanda.
In particolare, è importante specificare i propri dati anagrafici, il tipo di contratto, la data di inizio del rapporto di lavoro e il motivo per cui si richiede l’anticipo, allegando la relativa documentazione di supporto (ad esempio, se l’anticipo è richiesto per spese sanitarie, occorre fornire un attestato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica che certifichi la straordinarietà degli interventi).
Inoltre, è utile specificare di non aver già beneficiato dell’anticipo TFR in precedenza.
Qualora la richiesta venga accettata, l’azienda predispone una dichiarazione liberatoria, che il lavoratore dovrà firmare per confermare l’avvenuta ricezione del TFR anticipato. Questo documento ufficializza la transazione, fornendo sia all’azienda che al dipendente un riferimento utile per eventuali richieste future.
Si ricorda che ogni CCNL può includere disposizioni specifiche sull’anticipo del TFR, soprattutto per quanto riguarda tempistiche e modalità di richiesta ed erogazione. Talvolta, i contratti collettivi stabiliscono anche criteri di concessione più restrittivi rispetto alla normativa generale. I Ccnl hanno, infatti, la facoltà di fissare condizioni di miglior favore per l’erogazione di anticipazioni del TFR, nonché stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle relative richieste.
Per questo motivo, prima di presentare una richiesta di anticipo, è opportuno consultare non solo la normativa in vigore ma anche il proprio CCNL di riferimento.
Gestire correttamente le richieste di anticipo TFR è fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori, ottenere un guadagno in termini di employee retention e creare un ambiente di lavoro sano e positivo.