Il contratto di somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti: un'agenzia (somministratore), iscritta all’Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro, un'azienda (utilizzatore), che si rivolge all’agenzia somministratrice per reclutare professionisti e far fronte a situazioni impreviste o temporanee, e uno o più lavoratori (somministrati), assunti dall'agenzia e inviati a svolgere attività subordinata presso l'azienda utilizzatrice.

A questi lavoratori, come stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), spettano specifiche tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sebbene il ricorso a questa forma contrattuale sia ormai comune per molte aziende e la procedura per attivarla sia relativamente semplice, sorgono spesso dei dubbi riguardo a chi spetti l'obbligo di formare i lavoratori somministrati in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro: all'agenzia somministratrice o all'azienda utilizzatrice?

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 impone ai datori di lavoro l’obbligo di fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e una formazione adeguata per preservare la loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il dilemma nasce dal fatto che i lavoratori somministrati sono formalmente dipendenti dell'agenzia di somministrazione ma svolgono il loro lavoro presso l'azienda utilizzatrice.

obblighi di formazione del lavoratore in somministrazione
obblighi di formazione del lavoratore in somministrazione

obbligo di formazione e informazione lavoratori in somministrazione.

L’articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, recante “Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà”, stabilisce che:

“Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.”

Il tema è disciplinato anche dall'art 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il quale chiarisce che "nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore".

Quanto stabilito dalle suddette norme è stato recepito anche dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, il quale prevede che la formazione dei lavoratori in somministrazione sia a carico del somministratore e che è compito di quest’ultimo informare i lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché addestrarli all’uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa. Chiarisce, inoltre, che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.

Questo passaggio è servito per eliminare la difformità tra quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e quanto riportato, invece, nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Quest’ultimo prevedeva che la formazione dei lavoratori in somministrazione dovesse essere organizzata secondo le regole stabilite dal contratto collettivo applicabile o secondo gli accordi presi tra l'agenzia somministratrice e l'azienda utilizzatrice. In particolare, prevedeva che essi potessero decidere che la formazione generale fosse a carico dell'agenzia somministratrice, mentre quella specifica di settore a carico dell'azienda utilizzatrice.

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, inoltre, prevedeva che, in assenza di accordi specifici, l'agenzia somministratrice dovesse occuparsi della formazione solo riguardo alle attrezzature di lavoro necessarie per l'attività lavorativa e che tutti gli altri obblighi di formazione fossero a carico dell'azienda utilizzatrice.

Come si evince dall’evoluzione della normativa in materia, il contratto di somministrazione può prevedere che gli obblighi in capo all’agenzia somministratrice vengano attribuiti all’azienda utilizzatrice sulla base di un accordo tra le parti.

Sul tema degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori in somministrazione è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, attraverso l’Ordinanza n. 11170 del 9 maggio 2018, con riferimento ad una sentenza della Corte d’Appello riferita a un infortunio sul lavoro avvenuto nel 2007, ha effettuato un’analisi puntuale delle norme che regolano il riparto di responsabilità tra somministratore e utilizzatore in caso di infortunio del lavoratore.

Nello specifico, la Corte d’Appello aveva accertato: da un lato, la responsabilità colposa dell'utilizzatore, per non essersi accertato e non aver informato il lavoratore, in merito alla compatibilità delle mansioni assegnate al lavoratore con le altre operazioni svolte nel luogo di lavoro; dall’altro, la responsabilità solidale dell’agenzia somministratrice in relazione all'obbligo di formazione ed informazione del lavoratore sui rischi inerenti all'attività di lavoro e all'ambiente in cui questo era destinato ad operare. Pertanto, la responsabilità conseguente all’inadempimento era stata fatta ricadere dalla Corte d’Appello sia sull’utilizzatore che sul somministratore.

le responsabilità di aziende somministratrici e aziende utilizzatrici.

Dall’assetto normativo vigente, delineato dalla Corte di Cassazione, emerge dunque un riparto di responsabilità che fa confluire sull'utilizzatore ogni responsabilità finale sugli specifici obblighi di prevenzione e protezione, relativi all’attività di lavoro prestata in suo favore, e sul somministratore una responsabilità derivata dall'obbligo di informare e formare il lavoratore.

Tuttavia, come evidenziato dalla stessa Corte, tale ultimo obbligo, può essere trasferito dal somministratore all’utilizzatore, qualora ne sia data indicazione nel contratto con il lavoratore (in base a quanto previsto dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015). 

La Corte ha ricondotto la possibilità di delegare all'utilizzatore gli obblighi di formazione e informazione ad una logica di effettività delle tutele, in quanto sposta sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore delle problematiche legate alla specifica sicurezza di quel luogo di lavoro, gli obblighi di puntuale e diretta formazione sui macchinari in uso e informazione sui rischi per la sicurezza del lavoratore.

Pertanto, ha concluso che l’accordo di trasferimento in capo all’utilizzatore degli obblighi di formazione e informazione sui rischi della lavorazione, se indicato nel contratto individuale di lavoro, diviene opponibile anche al lavoratore, determinando l'ampliamento dell’obbligazione assunta dall'utilizzatore e l’esclusione della responsabilità del somministratore.

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obblighi di formazione e informazione del lavoratore in somministrazione.

All’agenzia somministratrice spetta l’obbligo di accertarsi che i lavoratori siano informati sui rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e formati e addestrati all’uso dei dispositivi di protezione e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni.

Ma non solo. Al momento della stipula del contratto di lavoro, l’agenzia è obbligata a comunicare ai lavoratori:

  • nominativo del referente dell’azienda utilizzatrice incaricato di fornire informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
  • nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il quale ha il compito di accertarsi che le regole in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro vengano rispettate da parte del datore di lavoro;
  • informazioni sulle procedure di primo soccorso, antincendio e per l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), i quali sono incaricati di assistere e supportare il datore di lavoro nell'implementazione di misure atte a preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • nominativo del medico competente, quando presente.

Queste attività, come già detto, possono essere delegate dall’agenzia somministratrice all’azienda utilizzatrice, se previsto dal contratto. Nel caso in cui questi obblighi vengano delegati all’utilizzatore, il lavoratore somministrato deve essere tempestivamente informato.

All’azienda utilizzatrice, oltre agli obblighi che possono essere delegati dall’agenzia somministratrice, spetta anche l’obbligo di:

  • garantire ai lavoratori somministrati la formazione di base in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
  • informare tempestivamente i lavoratori se vengono assegnati a mansioni che comportano rischi specifici non presenti al momento della stipula del contratto di somministrazione;
  • assicurare la sorveglianza sanitaria obbligatoria correlata ai rischi lavorativi, come previsto dalla normativa vigente, se richiesto dal lavoratore o se il medico competente lo ritiene necessario;
  • mettere a disposizione dei lavoratori in somministrazione sistemi di protezione e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati e conformi alla valutazione dei rischi associati alle mansioni che devono svolgere;
  • fornire ai lavoratori una copia della Cartella Sanitaria e di Rischio, conservata in un archivio a cui solo il medico ha accesso.

La formazione dei lavoratori somministrati, come è chiaro, è oggetto di contrattazione tra l’azienda utilizzatrice e l’agenzia somministratrice. Salvo rare eccezioni, l’onere viene lasciato in capo all’azienda utilizzatrice, che ha il compito di monitorare che vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Lo scopo della formazione è ridurre il rischio che si verifichino eventi pericolosi sul luogo di lavoro ed è sempre obbligatoria per tutelare i lavoratori e chiunque altro operi all’interno dell’organizzazione.

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