Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ha introdotto un cambiamento riguardo la tassazione agevolata dei premi di produzione erogati dalle aziende per i lavoratori e previsti dai contratti collettivi aziendali.
La legge 208/2015 aveva stabilito, infatti, che i premi di risultato entro il limite massimo di 3.000 euro lordi corrisposti dalle aziende in caso di aumenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, sarebbero stati soggetti ad un’aliquota del 10% sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Il limite di 3.000 euro era elevato fino ad un importo massimo di 4.000 euro nel caso delle aziende che avrebbero coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. 

Il nuovo D.L. 50/2017, invece, ha eliminato questa possibilità di innalzamento a 4.000 euro del premio di risultato per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, stabilendo invece un regime di decontribuzione completamente nuovo per i contratti collettivi aziendali stipulati dopo il 24 aprile 2017, data di pubblicazione del decreto. 

Tale regime prevede l’applicazione di una riduzione del 20% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo alla pensione di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, su un importo massimo di 800 euro della quota erogata come premio di produttività. 
Il nuovo decreto prevede inoltre che su questa stessa quota di massimo 800 euro vi sia la totale esenzione della contribuzione a carico del lavoratore. Sempre rispetto alla quota di erogazioni di 800 euro, è prevista una riduzione del 20% dell’aliquota contributiva ai fini del calcolo della pensione. 

Tutto ciò comporta che, per i nuovi contratti collettivi aziendali stipulati dopo il 24 aprile, il limite massimo di 3.000 euro cui è applicabile l’aliquota sostitutiva del 10% non è più innalzabile; in altre parole, esso diventa fisso. Le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, però, accederanno ad una consistente detassazione su una somma massima di 800 euro. Per i contratti collettivi stipulati prima della pubblicazione del decreto, tuttavia, continueranno ad essere applicate le regole previste dalla legge 208/2015.  

Bisogna segnalare che quelli visti in precedenza rappresentano le fattispecie di massima a cui si riconduce la norma. È importante ricordare che i premi di produttività possono essere detassati se connessi a specifici indicatori che oggettivamente li riconducano a quanto previsto dalla legge, rendendo quindi più scrupolosa e attenta la gestione di tutta la parte burocratica. Inoltre, è indispensabile che le modalità di richiesta siano esclusivamente telematiche ed avvengano entro i 30 giorni successivi alla sua sottoscrizione, al deposito del contratto collettivo presso le sedi dell’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio insieme alla dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel Decreto citato.