Un’opportunità professionale più vantaggiosa e appagante, il desiderio di cambiare settore o, più semplicemente, una situazione lavorativa che non rispecchia più le proprie ambizioni e aspettative: le ragioni per rassegnare le dimissioni possono essere molteplici.
Qualunque sia il motivo che si nasconde dietro questa scelta, nella maggior parte dei casi, le dimissioni non hanno effetto immediato e, prima di lasciare l’azienda, bisogna rispettare il cosiddetto “periodo di preavviso”.
Si tratta di un intervallo di tempo che intercorre tra la comunicazione formale delle dimissioni e l’ultimo giorno effettivo di lavoro, durante il quale il lavoratore è chiamato a svolgere le proprie mansioni nel rispetto degli impegni assunti.
Questo istituto è stato introdotto dal legislatore per tutelare la parte che subisce il recesso del contratto - in questo caso il datore di lavoro - e dargli modo di trovare un sostituto in tempi ragionevoli, riducendo al minimo eventuali disagi organizzativi.
Scopriamo come si calcola il periodo di preavviso per dimissioni, quali sono le indicazioni da seguire in base al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e se esistono casi in cui è possibile interrompere un rapporto di lavoro senza preavviso.
indice dei contenuti:
come si calcola il periodo di preavviso?
Il periodo di preavviso viene calcolato su tutti i giorni di calendario e non solo sui giorni lavorativi. Questo significa che festività, sabati e domeniche sono inclusi nel conteggio. Ad esempio, se il periodo di preavviso previsto è di 30 giorni e le dimissioni vengono presentate ufficialmente il 10 marzo, la fine effettiva del rapporto di lavoro cadrà il 9 aprile, indipendentemente dal numero di giorni effettivamente lavorati in quel lasso di tempo.
Per effettuare il calcolo bisogna conoscere non solo i giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento - che come vedremo più avanti variano in base all’inquadramento e all’anzianità di servizio del lavoratore - ma anche la data di decorrenza del preavviso.
A questo proposito, molti contratti collettivi stabiliscono che il conteggio non parta dal giorno esatto in cui vengono presentate le dimissioni, ma decorra da una data predefinita, solitamente il primo o il sedicesimo giorno del mese successivo.
Questo implica che, se un lavoratore comunica la volontà di dimettersi il 22 settembre e il CCNL applicato prevede l’inizio del preavviso dal primo o dal sedicesimo giorno del mese successivo, il conteggio partirà dal 1° ottobre (periodo di decorrenza più vicino) e non dal 22 settembre.
quali sono le indicazioni in base al CCNL.
Il periodo di preavviso per le dimissioni volontarie non è uguale per tutti, ma varia in base al CCNL applicato, che stabilisce sia la data di decorrenza dello stesso che la sua durata, la quale dipende da due fattori principali: l’inquadramento del lavoratore e la sua anzianità di servizio.
In generale, più è alto il livello di inquadramento e maggiore è l’anzianità di servizio, più lungo sarà il periodo di preavviso. Questo perché i ruoli di maggiore responsabilità richiedono competenze specifiche e la sostituzione di un dipendente con tanta esperienza può risultare più complessa e richiedere più tempo.
Vediamo nel dettaglio quali sono le indicazioni relative alla durata del periodo di preavviso per dimissioni previste dai principali contratti collettivi.
CCNL Commercio.
Fino a 5 anni di servizio:
- Livello 1, Quadri: 45 giorni.
- Livello 2 e 3: 20 giorni.
- Livello 4 e 5: 15 giorni.
- Livello 6 e 7: 10 giorni.
- Operatori di vendita: 30 giorni.
Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio:
- Livello 1, Quadri: 60 giorni.
- Livello 2 e 3: 30 giorni.
- Livello 4 e 5: 20 giorni.
- Livello 6 e 7: 15 giorni.
- Operatori di vendita: 45 giorni.
Oltre i 10 anni di servizio:
- Livello 1, Quadri: 90 giorni.
- Livello 2 e 3: 45 giorni.
- Livello 4 e 5: 30 giorni.
- Livello 6 e 7: 15 giorni.
- Operatori di vendita: 60 giorni.
CCNL Metalmeccanico.
Fino a 5 anni di servizio:
- Categoria I: 7 giorni.
- Categorie II e III: 10 giorni.
- Categorie IV e V: 1 mese e 15 giorni.
- Categorie VI e VII: 2 mesi.
Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio:
- Categoria I: 15 giorni.
- Categorie II e III: 20 giorni.
- Categorie IV e V: 2 mesi.
- Categorie VI e VII: 3 mesi.
Oltre i 10 anni di servizio:
- Categoria I: 20 giorni.
- Categorie II e III: 1 mese.
- Categorie IV e V: 2 mesi e 15 giorni.
- Categorie VI e VII: 4 mesi.
CCNL Chimica - Aziende industriali.
Fino a 5 anni di servizio:
- Categoria A e B: 1 mese.
- Categoria C e D: 23 giorni.
- Categoria E e F: 15 giorni.
Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio:
- Categoria A e B: 1 mese e mezzo.
- Categoria C e D: 1 mese.
- Categoria E e F: 23 giorni.
Oltre i 10 anni di servizio:
- Categoria A e B: 2 mesi.
- Categoria C e D: 1 mese e mezzo.
- Categoria E e F: 1 mese.
CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione.
Meno di 5 anni di servizio:
- Livello 1, Quadri: 1 mese e 7 giorni.
- Livello 2: 22 giorni.
- Altri livelli: 15 giorni.
Da 5 anni e fino a 10 anni di servizio:
- Livello 1, Quadri: 1,5 mesi e 7 giorni.
- Livello 2: 1 mese.
- Altri livelli: 22 giorni.
Oltre i 10 anni di servizio:
- Livello 1, Quadri: 2 mesi e 7 giorni.
- Livello 2: 1 mese e 7 giorni.
- Altri livelli: 1 mese.
- (Operai: 6 giorni lavorativi)
In determinate situazioni, il datore di lavoro e il dipendente hanno la possibilità di concordare un periodo di preavviso diverso rispetto a quello stabilito dal CCNL. Questo significa che, a seconda delle esigenze reciproche, il tempo di permanenza in azienda dopo le dimissioni può ridursi o, al contrario, estendersi.
Ad esempio, il datore di lavoro potrebbe decidere di esonerare il lavoratore dall’obbligo di rispettare il periodo preavviso per accelerare l’ingresso di un nuovo dipendente in azienda. D’altra parte, il lavoratore potrebbe decidere di rimanere in azienda per un periodo più lungo rispetto a quello stabilito dal CCNL, offrendo la propria disponibilità per un passaggio di consegne più fluido ed efficace.
come dare le dimissioni online?
Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica. Per farlo, il lavoratore deve accedere al portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE.
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, è necessario compilare il modulo elettronico con tutti i dati richiesti, specificando anche la data di decorrenza delle dimissioni, ovvero il giorno a partire dal quale, terminato il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro sarà ufficialmente concluso.
Chi ha difficoltà a svolgere questa procedura in autonomia può richiedere assistenza a patronati, sindacati, consulenti del lavoro, commissioni di certificazione, enti bilaterali o sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che forniscono supporto nella compilazione e nell’invio della comunicazione.
Anche se la lettera di dimissioni non è più obbligatoria per legge, alcuni datori di lavoro potrebbero richiederla. Come scriverla? Non esistono regole precise, ma è importante riuscire ad esprimere gratitudine per le opportunità ricevute e per le esperienze condivise, mantenendo un tono educato, professionale e positivo (scopri come scrivere una lettera di dimissioni con preavviso).
La legge prevede la possibilità di revocare le dimissioni volontarie entro 7 giorni dalla trasmissione telematica della comunicazione. La revoca deve avvenire sempre attraverso la piattaforma ministeriale, compilando un modulo specifico per annullare la richiesta già inviata.
Se la revoca viene effettuata entro il termine previsto, il rapporto di lavoro prosegue normalmente, senza interruzioni. Se il lavoratore dovesse decidere di dimettersi nuovamente in un secondo momento, dovrà inviare una nuova comunicazione telematica e questa volta non avrebbe più la possibilità di revocarla.
Trascorsi i 7 giorni, invece, le dimissioni diventano definitive e inizia il processo di offboarding. L’unico modo per tornare in azienda è stipulare un nuovo contratto di assunzione, a discrezione del datore di lavoro.
è obbligatorio dare un preavviso per dimissioni?
L’obbligo di rispettare il periodo di preavviso si applica ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, in quanto questi rapporti di lavoro hanno una natura stabile e le dimissioni improvvise possono rappresentare un problema per l’azienda, che deve riorganizzare l’attività e trovare un sostituto in tempi adeguati.
Se un dipendente si dimette senza rispettare il preavviso previsto dal contratto collettivo, l’azienda ha il diritto di richiedere un risarcimento economico, noto come "indennità di mancato preavviso".
L'importo di questa indennità corrisponde alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato fino al termine del preavviso. Per calcolarlo bisogna considerare tutti i componenti continuativi dello stipendio, incluse eventuali indennità per vitto e alloggio e ratei di tredicesima e quattordicesima.
Di seguito, alcune situazioni in cui le dimissioni senza preavviso sono concesse:
- dimissioni per giusta causa, ovvero quando il lavoratore lascia l’azienda a causa di gravi inadempienze del datore di lavoro che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- dimissioni durante il periodo di prova;
- accordi collettivi di esodo;
- casi di mobbing, ovvero quando il lavoratore è vittima di comportamenti vessatori sul posto di lavoro;
- tutela della maternità, che esonera le lavoratrici in gravidanza o con figli minori di 1 anno dall’obbligo di preavviso.
Il periodo di preavviso non è previsto per i contratti a tempo determinato perché hanno una scadenza prestabilita. Il lavoratore può dimettersi anticipatamente solo per giusta causa o durante il periodo di prova. In assenza di una motivazione valida, il recesso anticipato potrebbe comportare l’obbligo di risarcire l’azienda per il danno subito.
Ciò non esclude che, però, datore di lavoro e dipendente possano trovare un accordo per interrompere anticipatamente il contratto in modo consensuale. In questi casi, il risarcimento non spetta a nessuna delle due parti.
Rassegnare le dimissioni è il primo passo per accedere a nuove e più gratificanti opportunità professionali. Ma come trovare lavoro se non si ha già un’alternativa? Per aumentare le possibilità di successo è essenziale utilizzare gli strumenti e i canali giusti.
Creare curriculum vitae efficace (leggi anche: come scrivere un CV) e redigere una lettera di presentazione convincente è indispensabile. Chi ha difficoltà nella ricerca attiva del lavoro, può eventualmente affidarsi ad un’agenzia per il lavoro come Randstad, alleato vincente per individuare le opportunità più adatte alle proprie competenze e ambizioni.