Che si tratti di una decisione presa per cogliere opportunità professionali più gratificanti, per motivi personali o per altre ragioni, rassegnare le dimissioni è sempre un momento delicato che richiede attenzione.
Dal 2016, le dimissioni devono essere presentate per via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicando, tra le altre informazioni, anche la data di decorrenza, ovvero il giorno in cui il rapporto di lavoro cessa definitivamente.
L’adempimento tramite il portale non occorre per i lavoratori pubblici, domestici, marittimi e per dimissioni e risoluzioni consensuali disposte nelle sedi conciliative stragiudiziali. Inoltre, la procedura non deve essere utilizzata dai genitori lavoratori dimissionari che entro i tre anni di vita del bambino sono tenuti alla convalida presso le sedi ITL, ai sensi dell’art. 55 c.4 del D.lgs. 151/2001.
Scopriamo di più sulla data di decorrenza delle dimissioni, chiarendo cosa accade se questa coincide con un giorno festivo, come si rapporta al periodo di preavviso e quali sono le regole da rispettare in base al CCNL applicato.
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data di decorrenza delle dimissioni: se è un giorno festivo?
La data di decorrenza delle dimissioni corrisponde al giorno a partire dal quale, terminato il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro si considera ufficialmente concluso. In pratica, coincide con il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro effettivo.
Le dimissioni, infatti, devono essere comunicate al datore di lavoro rispettando un periodo di preavviso, come previsto dall’articolo 2118 del codice civile. È proprio il preavviso a determinare la data di decorrenza delle dimissioni, che non può quindi coincidere con il giorno in cui viene effettuata la pratica per via telematica.
Ad esempio, se il contratto di lavoro prevede un preavviso di 15 giorni, presentando le dimissioni sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 1° giorno del mese, la data di decorrenza da indicare all’interno del modulo sarà il 16° giorno dello stesso mese.
La durata del preavviso varia a seconda del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato, della categoria del lavoratore, del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. È quindi importante consultare il proprio CCNL di riferimento per conoscere il periodo di preavviso previsto prima di rassegnare le dimissioni.
Ma cosa succede se, rispettando il periodo di preavviso, la data di decorrenza delle dimissioni coincide con un giorno festivo? In assenza di indicazioni in merito nel contratto collettivo o individuale, la decorrenza delle dimissioni può tranquillamente coincidere con un giorno festivo.
Vuoi saperne di più sulla procedura da seguire per rassegnare le dimissioni? Scopri come dare le dimissioni volontarie.
data di decorrenza delle dimissioni e preavviso.
Il periodo di preavviso è il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione delle dimissioni e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro, durante il quale il lavoratore continua a svolgere le proprie mansioni, mentre il datore di lavoro gli corrisponde la retribuzione fino all’ultimo giorno di servizio.
I contratti a tempo determinato, avendo una scadenza prestabilita, non consentono al lavoratore di rassegnare le dimissioni volontarie. Di conseguenza, non è previsto alcun periodo di preavviso da rispettare.
Diverso è il caso dei dipendenti assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questi sono liberi di rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, purché rispettino il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo di categoria.
Come già detto, la durata del preavviso è generalmente regolata dalla contrattazione collettiva, ma può essere modificata di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore, stabilendo un periodo più breve o più lungo rispetto a quello previsto.
Nel CCNL di riferimento può essere indicata anche la modalità di calcolo del periodo di preavviso. Il contratto collettivo, ad esempio, può specificare se il calcolo deve includere tutti i giorni del calendario, solo i giorni lavorativi oppure se il preavviso deve iniziare a decorrere da una specifica data, come il primo o il quindicesimo giorno del mese.
Esistono tuttavia situazioni particolari in cui il lavoratore può rassegnare le dimissioni senza preavviso: interruzione del rapporto di lavoro per giusta causa, in caso di gravidanza o congedo parentale nel periodo protetto (ossia dove vige il divieto di licenziamento, dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino), dimissioni durante il periodo di prova o incentivate dal datore di lavoro.
data decorrenza dimissioni volontarie.
Se le dimissioni sono volontarie e non sorrette da motivazioni che esentano dal rispetto del periodo di preavviso, è necessario consultare il proprio CCNL di riferimento per verificare i giorni di preavviso da rispettare e determinare con precisione la data di decorrenza delle dimissioni da indicare nel modulo telematico.
Qual è, quindi, la data di decorrenza per le dimissioni volontarie? Come già sottolineato, la contrattazione collettiva di categoria stabilisce sia la durata che le modalità di calcolo del preavviso. Questo permette di determinare con precisione l’ultimo giorno di lavoro e, di conseguenza, il giorno da indicare come data di decorrenza delle dimissioni.
Vediamo qualche esempio pratico per capire come stabilire la data di decorrenza delle dimissioni in base alle regole previste dai principali CCNL.
CCNL Commercio
Per i dipendenti a cui si applica il CCNL Commercio, il periodo di preavviso include tutti i giorni del calendario, compresi i festivi, e decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese. Ecco i termini di preavviso basati sul livello di inquadramento e sull’anzianità di servizio:
- quadri e 1° livello, 45 giorni fino a 5 anni di servizio, 60 giorni tra i 5 e i 10 anni, 90 giorni oltre i 10 anni;
- 2° e 3° livello, 20 giorni fino a 5 anni, 30 giorni tra i 5 e i 10 anni, 45 giorni oltre i 10 anni;
- 4° e 5° livello, 15 giorni fino a 5 anni, 20 giorni tra i 5 e i 10 anni, 30 giorni oltre i 10 anni;
- 6° e 7° livello, 10 giorni fino a 5 anni, 15 giorni oltre i 5 anni.
Esempio: se un dipendente di 3° livello con 6 anni di anzianità presenta le dimissioni il 1° aprile, con 30 giorni di preavviso, il suo ultimo giorno lavorativo sarà il 30 aprile e la data di decorrenza delle dimissioni sarà il 1° maggio.
CCNL Metalmeccanico
Il CCNL Metalmeccanico-Aziende Industriali stabilisce che il periodo di preavviso inizia dal giorno successivo alla presentazione telematica delle dimissioni. Anche in questo caso, la durata varia in base all’inquadramento e all’anzianità del lavoratore:
preavviso CCNL Metalmeccanico.
I termini decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. Esempio: un lavoratore di livello A1 con 7 anni di servizio che presenta le dimissioni il 10 marzo deve rispettare un preavviso di 3 mesi. L’ultimo giorno di lavoro sarà il 10 giugno, con data di decorrenza delle dimissioni l’11 giugno.
CCNL Turismo
Il CCNL per i lavoratori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva,commerciale e del turismo non specifica la data esatta di inizio del preavviso, ma solitamente il calcolo parte dal giorno in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione delle dimissioni (leggi anche: come scrivere una lettera di dimissioni) e include tutti i giorni del calendario. Ecco i principali termini di preavviso:
- A e B, 4 mesi fino a 5 anni di servizio, 5 mesi tra i 5 e i 10 anni, 6 mesi oltre i 10 anni;
- 1° livello, 2 mesi fino a 5 anni, 3 mesi tra i 5 e i 10 anni, 4 mesi oltre i 10 anni;
- 2° e 3° livello, 30 giorni fino a 5 anni, 45 giorni tra i 5 e i 10 anni, 60 giorni oltre i 10 anni;
- 4° e 5° livello, 20 giorni fino a 5 anni, 30 giorni tra i 5 e i 10 anni, 45 giorni oltre i 10 anni;
- 6s, 6° e 7° livello, 15 giorni fino a 5 anni, 20 giorni tra i 5 e i 10 anni, 20 giorni oltre i 10 anni.
Esempio: se un dipendente di 4° livello con 8 anni di servizio presenta le dimissioni il 5 maggio, con 30 giorni di preavviso, l’ultimo giorno di lavoro sarà il 4 giugno, mentre la data di decorrenza delle dimissioni volontarie sarà il 5 giugno.
Cosa succede se la data di decorrenza indicata nel modulo telematico è sbagliata? In caso di errori, il lavoratore ha 7 giorni di tempo per revocare le dimissioni tramite il portale del Ministero del Lavoro.
In alternativa, può segnalare l’errore commesso direttamente al datore di lavoro, specificando la data di decorrenza corretta. Sarà poi il datore di lavoro a correggere le informazioni presenti nei documenti obbligatori da inviare agli enti competenti, come il Centro per l’impiego (Cpi).
Conoscere la data di decorrenza delle dimissioni da indicare nel modulo telematico, rispettando le regole previste dal proprio CCNL, è fondamentale per evitare errori che potrebbero interferire con il corretto esito della procedura, concludere il rapporto di lavoro nel rispetto delle normative vigenti e affrontare con serenità la ricerca di nuove opportunità professionali (scopri come trovare un nuovo lavoro).